Inammissibile il riesame proposto dal difensore senza procura speciale (Cass. pen. Sez. II n. 28479 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, non sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ., e l’inammissibilità si riverbera anche sulla successiva impugnazione, che va dichiarata a sua volta inammissibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Il riesame reale proposto avverso un decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito è, inoltre, inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale, non potendo l’impugnazione consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità del provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale dell’indagato.
Il Fatto
Un’indagata per reati di truffa in erogazione di finanziamenti euronitari riceveva, in esecuzione di un decreto del G.i.p. del Tribunale di Messina del 13 novembre 2025, poi integrato il 4 febbraio 2026, un sequestro preventivo di 307 p.a.c., anche per valori equivalenti.
Il difensore — qualificatosi come tale nell’interesse del terzo interessato — presentava istanza di riesame l’11 febbraio 2026, prima di assumere la procura speciale, intervenuta solo il 19 febbraio successivo. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione e rigettava quella proposta in proprio dall’indagato. Propone ricorso per cassazione il procuratore speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la vicenda processuale e delimita l’oggetto del ricorso. L’inammissibilità dichiarata dal Tribunale del riesame non è oggetto di censura specifica; il ricorso riguarda quindi solo la parte dell’ordinanza che ha confermato il sequestro per equivalente nei confronti dell’indagato.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al riesame reale: l’inammissibilità, se non rilevata ex comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. L’istanza era stata sottoscritta dal mero difensore del terzo interessato, non ancora munito della procura speciale prescritta dall’art. 100 cod. proc. pen., intervenuta dopo oltre una settimana, senza efficacia sanante.
In linea con Sez. III n. 29858 del 2017, Sez. II n. 310 del 2017 e Sez. II n. 3775 del 2024, l’inammissibilità originaria non è sanabile e si riverbera sull’impugnazione successiva, che va dichiarata inammissibile d’ufficio.
La stessa sorte colpisce il ricorso proposto in proprio, per difetto di interesse concreto ed attuale. Il sequestro nei confronti dell’indagato, secondo la sentenza, non risulta eseguito: i verbali del 2 febbraio 2026 attestano solo la notificazione, non l’esecuzione, né sotto forma di trascrizione nei pubblici registri né di “blocco” dei conti. L’interesse ad impugnare non può ridursi alla richiesta di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso sulla sfera patrimoniale, essendo il mezzo volto a rimuovere il vincolo e a ottenere la restituzione.
Il Collegio rileva infine ex officio un profilo di nullità assoluta per fatti-reato contestati come commessi prima della maggiore età, ma la declaratoria di inammissibilità assorbe la decisione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., per colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso