Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 29140 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico del giudice di merito, invochi una considerazione alternativa del compendio probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico dell’imputato per due ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, irrogando la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con un unico motivo. Ha dedotto la mancanza di motivazione e la violazione del diritto al contraddittorio, per non essere stata considerata una memoria difensiva nella quale avrebbe dimostrato l’insussistenza della propria responsabilità penale, essendo lo stupefacente in suo possesso destinato a uso esclusivamente personale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione non può tradursi in una rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Nello stesso senso sono citate Sez. V n. 17905 del 2006 e Sez. VI n. 22445 del 2009.

La Corte osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, la natura del sindacato sulla motivazione resta immutata: al giudice di legittimità è preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione.

Su questa base il ricorrente, in realtà, invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Egli non si confronta, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, che ha vagliato, sia pure implicitamente, le considerazioni di merito espresse nella memoria difensiva asseritamente non considerata.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come affermato dalla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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