Misure cautelari: obbligo di motivare sull’inadeguatezza dei domiciliari col braccialetto (Cass. pen. Sez. III n. 28474 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il tribunale del riesame dall’obbligo di motivare specificamente sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti da mezzi elettronici di controllo, quando la difesa ne abbia prospettato l’applicazione in luogo della custodia in carcere. Allorché l’istante indichi una misura meno afflittiva da eseguirsi in comune diverso da quello dei fatti, con presidio elettronico e braccialetto GPS, il giudice deve confrontarsi con tale deduzione e dar conto delle ragioni del diniego: il mero richiamo al regime presuntivo e alla motivazione dell’ordinanza genetica è apodittico e integra il vizio di motivazione. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è ormai limitata ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. che gli aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. Secondo la contestazione, l’indagato si sarebbe introdotto con violenza nell’abitazione della persona offesa e l’avrebbe aggredita fisicamente, costringendola a subire atti sessuali.

La difesa propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alla credibilità della persona offesa, alla ricostruzione del fatto, alle esigenze cautelari e, soprattutto, alla scelta della misura: il Tribunale avrebbe omesso di valutare la richiesta di sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari in un comune diverso da quello dei fatti, presso l’abitazione della compagna convivente, con mezzi elettronici di controllo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza, che non coincide con quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale. È sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo nei commi 3 e 4. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica che il provvedimento esponga le ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, senza consentire una nuova valutazione del materiale indiziario.

Su tali basi, il secondo, il terzo e il quarto motivo sono dichiarati manifestamente infondati. Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni della persona offesa, ritenute lineari e prive di contraddizioni intrinseche, unitamente alle sommarie informazioni dei figli minori, assunte in audizione protetta, e alle dichiarazioni di un terzo figlio. Le incoerenze evidenziate dalla difesa attengono a circostanze marginali, estranee al nucleo essenziale del racconto. Le censure difensive mirano a sollecitare una lettura alternativa delle fonti, inammissibile in sede di legittimità.

Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, sulle esigenze cautelari. Il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica e il rapporto di complementarità tra i provvedimenti, rilevando l’assenza di elementi idonei a vincere la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., aggravata dal titolo del reato contestato. La difesa non ha addotto elementi specifici capaci di dimostrare che le esigenze potessero essere soddisfatte con misure diverse.

È invece fondato il primo motivo. Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di custodia attenuata presso l’abitazione della compagna convivente, in comune diverso da quello dei fatti, con mezzo elettronico di controllo e braccialetto GPS, si è limitato a richiamare la motivazione dell’ordinanza genetica e il regime presuntivo. La Corte ricorda che la presunzione relativa riguarda tutte le esigenze dell’art. 274 cod. proc. pen. e che resta ferma la necessità di motivare sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto, salvo la presunzione assoluta ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. Il rinvio per relationem è ammesso solo se accompagnato dall’analisi delle specifiche deduzioni difensive. Rispetto alla contestazione sull’idoneità contenitiva della misura domiciliare in comune diverso, il Tribunale ha omesso ogni esplicita analisi, risultando apodittico il richiamo al regime presuntivo.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla selezione della misura cautelare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame, che dovrà valutare la natura e il grado delle esigenze cautelari e l’adeguatezza dell’affidamento fiduciario collegato alla misura richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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