Ricorso per saltum convertito in appello se censura la motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 29134 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente proposto per violazione di legge, censuri in sostanza la motivazione della sentenza impugnata, sottoponendo a scrutinio valutazioni di fatto e riletture delle emergenze processuali, non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma quello di cui alla lett. e) della stessa disposizione. In tal caso la Corte di cassazione, dinanzi a un’impugnazione proposta come ricorso per saltum, deve dapprima interpretare la volontà della parte e, in caso di dubbio, privilegiare il mezzo ordinario di gravame. Ne consegue la conversione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice di merito.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Gela, con rito abbreviato, aveva condannato il condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 980 di multa, previa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le condotte contestate riguardavano cessioni di diverse tipologie di stupefacente, collocate tra il 27 marzo e il 7 giugno 2024.
La Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge: il Tribunale avrebbe erroneamente inquadrato i fatti nel cosiddetto “piccolo spaccio”, in assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso lamentava il periodo temporale, il numero di cessioni, il rilevante flusso di denaro e l’eterogeneità delle sostanze, tutti indici di significativa potenzialità offensiva. Il giudizio si è svolto con trattazione scritta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso, pur censurando formalmente una violazione di legge, nella sostanza attacca la motivazione della sentenza impugnata. Da qui la necessità di qualificare correttamente il mezzo. La questione giuridica centrale riguarda la distinzione tra ricorso ordinario e ricorso per saltum: quando l’impugnazione non è quella ordinaria ma quella eccezionale, la Corte deve interpretare la volontà della parte per accertare di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi.
Il criterio di soluzione è indicato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata: in caso di dubbio si privilegia il tipo ordinario di gravame. Qualora nell’atto di impugnazione, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, risulti in sostanza censurata la valutazione delle prove in ordine a una questione di mero fatto, il ricorso si intende proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama sul punto Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 e Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860. Nel caso concreto, il ricorso della Procura generale verte su precisi elementi di fatto: il periodo temporale delle condotte, il loro numero, il rilevante flusso di denaro e l’eterogeneità delle sostanze cedute. Tali elementi sarebbero espressivi di significativa potenzialità offensiva e dovrebbero escludere la riqualificazione operata dal Tribunale.
Secondo la Corte, si tratta però di doglianze che attengono a una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito. Esse pongono questioni di fatto improponibili in sede di legittimità, in quanto espressamente connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata. L’esito è dunque la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio di merito.
Nota della Redazione
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