Quasi flagranza: basta la percezione diretta di cose o tracce (Cass. pen. Sez. 4 n. 12033 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’ipotesi della c.d. quasi flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., l’arresto operato dalla polizia giudiziaria che, avendo seguito le indiziate senza mai perderle di vista subito dopo la commissione del fatto, le sorprenda a breve distanza di tempo in possesso della refurtiva. Il requisito della “sorpresa” con cose o tracce dalle quali appaia che il soggetto abbia commesso il reato immediatamente prima non richiede che la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione del reato, essendo sufficiente l’immediata ed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabile collegamento con l’arrestato.
Il Fatto
Il 22 luglio 2025, nel corso di un controllo del territorio, gli operatori di polizia giudiziaria notavano due donne uscire velocemente da una farmacia, inseguite da una dipendente. Riconosciuta una delle due, già arrestata in precedenza per reati contro il patrimonio, gli agenti decidevano di pedinarle. Le donne, monitorate all’interno di un vicino esercizio commerciale, venivano fermate all’uscita e sottoposte a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale veniva rinvenuta una borsa contenente prodotti cosmetici riconosciuti dalla dipendente della farmacia come merce ivi sottratta.
Il Tribunale di Roma convalidava l’arresto. Avverso tale ordinanza i difensori delle due donne proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della flagranza o della quasi flagranza, contestando la stretta contiguità cronologica tra la condotta e l’intervento degli operanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare i ricorsi infondati, ha ricostruito le tre distinte ipotesi di flagranza contemplate dall’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. La prima ricorre quando il soggetto è colto nell’atto di commettere il reato; la seconda in caso di inseguimento del colpevole, purché avvenga subito dopo la commissione del fatto; la terza, infine, quando il soggetto viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.
Con riferimento a tale ultima evenienza, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui non è necessario che chi procede all’arresto abbia avuto diretta percezione del reato, essendo sufficiente l’immediata ed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabile collegamento con l’arrestato (in tal senso, Sezioni Unite n. 39131 del 2016). La locuzione “immediatamente prima” è stata altresì interpretata come equivalente a quella “poco prima” del previgente codice di rito, con riferimento alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 2 n. 19948 del 2017).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto correttamente integrata l’ipotesi della quasi flagranza: le arrestate erano state seguite senza mai essere state perse di vista dagli operanti subito dopo la commissione del fatto ed erano state trovate in possesso della refurtiva. La polizia giudiziaria aveva quindi avuto diretta cognizione delle tracce del reato poco prima commesso, sicché il provvedimento impugnato aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia.
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Nota della Redazione
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