Responsabilità enti e frode in pubbliche forniture: irretroattività e malafede contrattuale (Cass. pen. Sez. VI n. 4535 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001 impone che la responsabilità e le relative sanzioni siano previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Ne consegue che non è ascrivibile all’ente l’illecito per il delitto di frode in pubbliche forniture quando la condotta sia collocabile prima dell’inserimento dell’art. 356 cod. pen. nel catalogo dei reati presupposto, ad opera dell’art. 5 del d.lgs. n. 75 del 2020, non potendo le attività successive di mera dissimulazione, se scollegate dalla fornitura iniziale, integrare autonomamente il presupposto della responsabilità. Ai fini della configurabilità della frode in pubbliche forniture non basta il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendosi una condotta di malafede contrattuale, consistente in un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione conforme agli obblighi assunti; la condotta omissiva di mancato collaudo, priva di finalità ingannatorie, non integra tale requisito.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 25 luglio 2024, rigetta l’appello proposto da una società avverso il provvedimento del Gip che le aveva applicato, in via cautelare, il divieto di contrattare con la P.A. per la durata di un anno. La contestazione provvisoria riguarda l’art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di frode in pubbliche forniture ascritto, a vario titolo, al legale rappresentante e all’amministratore di fatto della società.

La società ricorrente deduce cinque motivi, reiterando le doglianze già formulate in sede di riesame. Il ricorso giunge in Cassazione per la verifica dei presupposti della responsabilità dell’ente e della legittimità della misura interdittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso parzialmente fondato, ritenendo fondati i primi due motivi. Quanto al primo, il Tribunale del riesame aveva qualificato il reato come a consumazione prolungata, richiamando il principio secondo cui la frode in pubbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, si connota per la pluralità delle condotte (Sez. 6, n. 12673 del 06/02/2020). Su questa base aveva ritenuto che l’esecuzione delle prestazioni non fosse cessata nel 2018, essendosi il collaudo concluso solo negli anni 2022-2023.

La Corte ritiene tale motivazione non adeguata. Gli ascensori erano stati installati e consegnati nel 2018, quando l’art. 356 cod. pen. non rientrava nel catalogo dei reati presupposto. Le attività ulteriori “volte a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto”, se scollegate dalla fornitura iniziale, non possono integrare il presupposto della responsabilità dell’ente. Sarebbe stato necessario dimostrare che le condotte successive fossero sin dall’inizio programmate per nascondere il doloso inadempimento, circostanza non emergente dal provvedimento impugnato.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui non è sufficiente il semplice inadempimento doloso, occorrendo una condotta di malafede contrattuale, consistente in un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023; Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020). Nella specie non è chiaro quale sia la condotta decettiva contestata: le attività di dissimulazione sembrano consistere nella mancata esecuzione dei collaudi, condotte omissive prive di finalità ingannatorie.

La Corte dichiara invece infondati i residui motivi. La censura di eccesso di potere giurisdizionale è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione del riesame, che ha escluso valenza al provvedimento civile richiamato. Quanto al modello organizzativo, la motivazione sulla sua inidoneità appare congrua. Infine, la mancata nomina del commissario giudiziario è giustificata dalla mancata dimostrazione dei presupposti, incombendo sull’ente l’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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