Misure cautelari: il controllo elettronico non impedisce la reiterazione dei reati (Cass. pen. Sez. VI n. 29541 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice del riesame può desumere il rischio di reiterazione del reato dalla gravità dei fatti, dalla capacità organizzativa dimostrata e dall’esistenza di collegamenti con ambienti criminali. La misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo non è idonea a fronteggiare tale pericolo, poiché il mezzo verifica l’allontanamento dal domicilio ma non impedisce la commissione di reati con altre modalità. Il controllo del rischio di inquinamento probatorio si fonda su indagini non ancora concluse, sull’esistenza di una vasta rete di soggetti coinvolti e sulla condotta degli indagati volta a eludere le investigazioni. Il ricorso che reitera questioni di merito già valutate dal tribunale, senza evidenziare manifeste illogicità, è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di riesame, aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione a reati in materia di stupefacenti, contestati in concorso e in continuazione, con l’aggravante dell’ingente quantità.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: la mancanza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica; il vizio di motivazione sugli indizi di colpevolezza relativi ai diversi capi di imputazione; l’illogicità nel collegare talune conversazioni alla coltivazione illecita; l’erronea valutazione del rischio di reiterazione; l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La questione giunge in Cassazione per la verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando che esso reitera questioni attinenti al merito della ricostruzione dei fatti già esaminata dal tribunale, senza che emerga alcuna manifesta illogicità.

Sul primo motivo, il Tribunale aveva puntualmente rilevato la genericità della prospettazione difensiva e, per contro, il contenuto articolato dell’ordinanza genetica, con chiara esposizione del percorso logico seguito, anche in ordine all’identificazione dei soggetti coinvolti.

Sul secondo e terzo motivo, la Corte ha confermato che nell’ordinanza impugnata erano state vagliate le attività di osservazione diretta, l’utilizzo dell’autovettura, l’accesso alla boscaglia ove era occultata la piantagione, l’acquisizione della strumentazione necessaria e le conversazioni intercettate, con congruità di valutazione circa l’attività di vedetta e i commenti intercorsi tra gli indagati in occasione della raccolta dello stupefacente.

Sul quarto motivo, il provvedimento aveva evidenziato l’organizzazione professionale con cui era stata gestita la coltivazione illecita, denotativa di collegamenti con ambienti criminali, e i rischi di inquinamento probatorio, desunti dalle indagini non ancora concluse, dalla vasta rete di soggetti coinvolti, dall’attività di controllo del territorio e dall’abitudine degli indagati di cancellare i messaggi e munirsi di rilevatori di frequenze.

Sul quinto motivo, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il dispositivo elettronico di controllo vale a verificare l’allontanamento dal domicilio, ma non la reiterazione di reati con altre modalità, considerata anche la competenza mostrata dal ricorrente nel settore degli stupefacenti. Dal rigetto deriva la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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