Delimitazione dell’errore di fatto nel ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. (Cass. pen. Sez. 5 n. 12363 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile esclusivamente per la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, ovvero per una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità. Sono estranei all’area del rimedio e inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti processuali. L’omessa motivazione su uno o più motivi di ricorso non integra errore di fatto quando il motivo sia implicitamente disatteso, o l’omissione sia solo apparente o non decisiva.

Il Fatto

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 01/04/2025, aveva annullato parzialmente senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania, rideterminando la pena nei confronti del ricorrente. Avverso tale pronuncia di legittimità, la difesa ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, lamentando l’assenza di motivazione su alcuni motivi di ricorso e molteplici errori percettivi.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha anzitutto ricostruito la nozione di errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., distinguendolo dall’errore di diritto e di giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il rimedio straordinario non consente di censurare la valutazione degli atti compiuta dal giudice, ma solo di correggere una fuorviata rappresentazione percettiva degli stessi.

La Corte ha quindi escluso che l’omessa motivazione su uno o più motivi possa integrare errore di fatto, qualora i motivi siano implicitamente disattesi o assorbiti dall’esame di altri, o quando l’omissione non risulti decisiva. In tal caso, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che la doglianza era decisiva e che la sua mancata valutazione sia dipesa da un sicuro errore di percezione.

Applicando tali principi al caso concreto, la Quinta Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto le censure deducevano errori di valutazione e di giudizio ascritti al giudice di legittimità, il cui contenuto era preponderantemente quello di una non consentita ulteriore impugnazione ordinaria. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato in modo specifico la decisività delle presunte omissioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Tutte le 459 sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *