Testimonianza di polizia sulle attività investigative altrui non è indiretta (Cass. pen. Sez. I n. 29708 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non dichiarazioni di terzi, ma le attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. La relazione del teste sugli accertamenti materiali compiuti da altri reparti (rilevazione di impronte, fotosegnalamenti, ricerca nella banca dati) non integra un fatto narrato da un terzo, sicché resta estranea alla disciplina limitativa della prova dichiarativa. Nel ricorso che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico grava sul ricorrente l’onere di dimostrare, con la prova di resistenza, l’incidenza dell’eliminazione di quell’elemento sul convincimento raggiunto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione sia incongrua o contraddittoria.

Il Fatto

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27 giugno 2025, aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione ed euro 65.000,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18 luglio 2022, per il reato di occupazione alle dipendenze di tredici lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria, che aveva riferito degli accertamenti svolti da altri reparti; e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il teste si era limitato a illustrare quali fossero gli accertamenti materiali effettuati da altri reparti di polizia, i quali avevano preso le impronte e operato una ricerca nella banca dati. La deposizione ha quindi dato conto delle modalità di acquisizione di elementi privi di qualsiasi contenuto valutativo.

Da ciò discende che la testimonianza non è qualificabile come indiretta e non le si applica la previsione dell’art. 195 cod. proc. pen. La conclusione dei giudici di merito è conforme all’orientamento di legittimità secondo cui non viola il divieto la deposizione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non dichiarazioni di terzi, ma le attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 – 01).

Su queste considerazioni, già assorbenti, se ne innestano altre. La ricorrente ha omesso la prova di resistenza: quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione sul convincimento espresso, verificando se le residue risultanze bastino a giustificare l’identico esito (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 – 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). Nel ricorso, pur essendo incontestata la mancanza totale del permesso di soggiorno, non si è chiarito come l’espunzione di quelle dichiarazioni disarticolerebbe il ragionamento del giudice di merito.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che hanno guidato l’esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., nel rispetto del principio di proporzionalità, anche quanto al diniego delle attenuanti, rilevata l’assenza di elementi favorevoli. Le censure tendono, in parte, a sollecitare una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).

La Corte ricorda infine che la sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, che può essere escluso con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, purché congrua e non contraddittoria, e non è sindacabile in cassazione per il difetto di un apprezzamento specifico di ciascun fattore indicato dalla difesa, tanto più quando la richiesta sia formulata in termini astratti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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