Permessi premio: basta l’avvio significativo della revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 29181 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permessi premio, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale non costituisce elemento, in sé, impeditivo ai fini della concessione della misura. Nel giudizio sulla prosecuzione del trattamento si impone, tuttavia, il necessario apprezzamento della ancora parziale revisione critica del grave passato criminale, dovendo reputarsi sufficiente che il processo di revisione abbia avuto inizio in modo significativo. Il diniego non è censurabile quando valorizza le risultanze della relazione trattamentale, la carenza di regolare condotta carceraria e gli illeciti disciplinari, purché la motivazione non identifichi la revisione critica con la confessione.
Il Fatto
Il condannato, detenuto per violenza sessuale, proponeva istanza di permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza la rigettava con provvedimento del 17 gennaio 2024; il reclamo veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 3 dicembre 2025.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 30-ter Ord. pen. Il ricorrente contestava che il diniego fosse fondato sulla mancanza di revisione critica e su recenti illeciti disciplinari non meglio descritti, trascurando gli elementi positivi della relazione carceraria e identificando di fatto la revisione critica con la confessione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato presenta una motivazione sintetica ma immune da censure e priva di manifesta illogicità, nella parte in cui valorizza, ai fini del diniego, le risultanze istruttorie sulla carenza di regolare condotta carceraria, l’assenza dell’avvio di significativa revisione critica in ordine ai gravi reati commessi e le conclusioni della relazione trattamentale, orientata alla prosecuzione dell’osservazione intramuraria.
Non si ravvisa il denunciato travisamento parziale della relazione di sintesi: il Tribunale non avrebbe estrapolato solo dati negativi trascurando quelli positivi, peraltro non specificamente descritti dal ricorrente.
La Corte rileva inoltre che il ricorso non si confronta in modo coerente con la motivazione, poiché si sofferma sul rilievo che questa avrebbe attribuito alla mancata confessione degli addebiti, mentre l’ordinanza fa riferimento non tanto al mancato completamento di un percorso di revisione critica, bensì all’avvio significativo dello stesso, con riguardo ai gravi reati per cui si procede e dunque al vissuto criminale necessario per iniziare il percorso extramurario attraverso i permessi premio.
La motivazione è così in linea con la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale si impone il necessario apprezzamento della ancora parziale revisione critica del grave passato criminale ai fini della prosecuzione del trattamento, se pure il compimento del percorso non sia requisito richiesto dalla legge. Il mancato completamento del processo di revisione critica non è dunque elemento, in sé, impeditivo, dovendo reputarsi sufficiente che il processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Rv. 284894 – 01).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione dei titoli di reato per i quali risulta irrogata la pena in esecuzione.
Nota della Redazione
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