Spettacoli viaggianti e sequestro: nessuna deroga alla disciplina edilizia (Cass. pen. Sez. III n. 25350 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina degli spettacoli viaggianti, di cui alla legge n. 337 del 1968 e alle norme connesse, non introduce alcuna deroga alle ordinarie regole in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Le opere e la loro collocazione in aree in concessione delimitata nel tempo possono soddisfare i criteri della precarietà, con conseguente non necessità del permesso di costruire o di titolo alternativo, ma restano soggette alla conformità alle destinazioni di uso del territorio. La precarietà non si desume dal carattere stagionale dell’installazione, dovendo l’opera essere intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, non essendo deducibili i profili di mera illogicità o erroneità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, in relazione all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001. Gli si contestava di avere realizzato, senza la prescritta autorizzazione, un manufatto in lamiera verniciata di metri 14 x 9,90 e altezza di circa metri 4, adibito a raccogliere giostre per bambini all’interno di un parco sottoposto alle norme di salvaguardia paesaggistica.
Avverso l’ordinanza il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Con essi si deduceva il vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, sostenendosi in particolare che il manufatto costituisse la ricostruzione di una struttura preesistente e regolarmente autorizzata, con parere favorevole della Soprintendenza, e che la normativa sugli spettacoli viaggianti escludesse l’applicabilità della disciplina edilizia e sismica.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare richiama la costante affermazione secondo cui, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel caso di specie non è configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione. Il Tribunale del riesame ha illustrato le ragioni della propria decisione richiamando gli accertamenti compiuti dalla polizia locale, dai quali è emerso che il manufatto, ultimato, presentava appoggi costituiti da blocchi di cemento ed era realizzato senza titoli abilitativi in una zona archeologica monumentale di eccezionale rilevanza. I giudici cautelari hanno ritenuto ravvisabile il fumus commissi delicti, rimarcando l’irrilevanza della determina regionale concernente la concessione per l’occupazione di suolo pubblico ai fini dell’installazione di un padiglione per proteggere attrazioni dello spettacolo viaggiante.
L’impostazione dell’ordinanza è aderente ai principi affermati da una recente pronuncia della stessa sezione, secondo cui la disciplina degli spettacoli viaggianti non ha efficacia derogatoria rispetto alla normativa edilizia. Dalla rassegna delle norme di riferimento — legge n. 337 del 1968, art. 19 della legge n. 241 del 1990, R.D. n. 773 del 1931 — si evince che tale disciplina è dedicata ad attività e interventi strutturali intrinsecamente precari, limitati nel tempo, e che la regolamentazione delle aree comunali disponibili è funzionale anche sul piano urbanistico. La legge non stabilisce però alcuna deroga espressa alle regole edilizie, paesaggistiche o urbanistiche.
Il Tribunale ha correttamente escluso la precarietà del manufatto, in quanto poggiato stabilmente su pilastri di cemento per volumi non trascurabili. La Corte richiama il principio secondo cui, in materia edilizia, la precarietà non può desumersi dal carattere stagionale dell’opera, dovendo ricollegarsi, a mente dell’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. L’accertamento compiuto dai giudici di merito non è manifestamente illogico.
Quanto al periculum in mora, i giudici del riesame hanno pertinentemente sottolineato la necessità di mantenere il vincolo reale per impedire che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze, ricadendo l’intervento edilizio, di recente ultimazione, in un’area dichiarata di eccezionale interesse archeologico. Venendo in rilievo fattispecie contravvenzionali, il Collegio precisa infine che le stesse sono integrabili anche a titolo di colpa, con la conseguenza che le deduzioni difensive in punto di carenza del dolo restano sullo sfondo.
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Nota della Redazione
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