Proscioglimento predibattimentale appellabile non ricorribile per saltum (Cass. pen. Sez. I n. 6072 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell’art. 554-quater cod. proc. pen. e non con ricorso per cassazione “per saltum”, non rientrando tra le sentenze che definiscono il merito del primo grado ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. Il ricorso erroneamente proposto va riqualificato come appello con trasmissione degli atti al giudice competente. Il giudice predibattimentale non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca: in tal caso deve fissare l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Firenze, in sede di udienza di comparizione predibattimentale, ha prosciolto l’imputato dal reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi l’inosservanza dell’art. 222 cod. pen. e dell’art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., che vieta al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando dal proscioglimento debba derivare l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, giudicando fondato il secondo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale, riqualificando l’impugnazione in termini di appello. La sentenza impugnata è una pronuncia predibattimentale di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nell’ambito dell’udienza camerale fissata ex art. 554-bis cod. proc. pen., riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen..
Il Collegio ricostruisce la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022), che ha previsto l’udienza di comparizione predibattimentale per i reati a citazione diretta, sostanzialmente replicando l’istituto dell’udienza preliminare. In tale udienza confluiscono attività proprie dell’udienza preliminare, della fase predibattimentale e dell’introduzione del dibattimento, come conferma la Relazione illustrativa del decreto legislativo.
Quanto agli esiti decisori, l’art. 554-ter cod. proc. pen. consente la sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di estinzione del reato o di improcedibilità, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o non costituisce reato, o quando sussiste una causa di non punibilità. Il giudice non può però prosciogliere se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca: il ricorso all’istituto non è consentito quando il soggetto non imputabile è socialmente pericoloso. In tal caso il giudice fissa l’udienza dibattimentale davanti a un magistrato diverso.
La Corte richiama l’orientamento consolidato formatosi sull’analoga previsione dell’art. 425 cod. proc. pen. e le indicazioni della Corte costituzionale n. 41 del 1993, che aveva ritenuto necessaria la valutazione sul fondamento dell’accusa prima dell’applicazione di una misura dal contenuto afflittivo, tale da esigere la garanzia del diritto di difesa. L’applicazione di una misura di sicurezza, pur non essendo pena in senso stretto, possiede un contenuto afflittivo (Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019). Il giudice predibattimentale può prosciogliere per difetto di imputabilità solo se non deve applicare una misura di sicurezza e l’imputato non è socialmente pericoloso.
Nel caso concreto il giudice di merito non ha rispettato il divieto, avendo applicato la libertà vigilata invece di rinviare a giudizio l’imputato. Quanto al mezzo di impugnazione, il Collegio condivide l’orientamento maggioritario secondo cui la sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. è appellabile ex art. 554-quater cod. proc. pen. ma non ricorribile “per saltum”, poiché l’art. 569 cod. proc. pen. riferisce il ricorso immediato alla sola sentenza che definisce il merito del primo grado. Militano in tal senso l’interpretazione letterale e quella sistematica, essendo la riattivazione della progressione processuale affidata al giudice di appello. La proposta impugnazione è quindi qualificata come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
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