Porto di coltello e giustificato motivo del senza fissa dimora (Cass. pen. Sez. VII n. 30236 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo del porto degli oggetti atti all’offesa di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 ricorre soltanto quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto. La condizione di senza fissa dimora non legittima il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli o strumenti volti all’offesa, non potendo il soggetto far leva sul proprio stato per portarli ovunque senza adeguata giustificazione. Anche il senza fissa dimora fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato per depositare tali oggetti, sicché, in mancanza di un motivo giustificativo concreto, deve custodirli in un’abitazione o nelle sue appartenenze. La valutazione non può compiersi in via generale e astratta, ma va condotta in concreto, verificando la connessione tra le condizioni di vita del portatore e le utilità immediate che lo strumento può arrecare.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Torino per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’esistenza di un giustificato motivo derivante dall’essere privo di fissa dimora: l’arma da punta e taglio sarebbe stata funzionale alle esigenze quotidiane del ricorrente.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di merito, invocando una diversa lettura delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza del motivo giustificativo.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la censura invoca una non consentita rilettura delle risultanze di prova e, comunque, non si confronta con il pertinente richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di porto di oggetti atti all’offesa.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 legge n. 110/1975 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espresso immediatamente, perché riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte dei verbalizzanti. Tale orientamento si salda con la giurisprudenza richiamata, che ha chiarito come al soggetto senza fissa dimora non possa ritenersi consentito il porto indiscriminato di oggetti del tipo considerato per il solo fatto di non godere di un’abitazione stabile.

La Corte sottolinea che neppure il senza fissa dimora può far leva sulla propria condizione per portare ovunque, e senza adeguata giustificazione, ogni tipo di coltello o strumento volto all’offesa, basandosi sulla deduzione che altrimenti non avrebbe dove custodirlo: tale argomento si risolve in una petizione di principio. La ratio della norma incriminatrice induce infatti a identificare il motivo giustificativo soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore, corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate.

Il Collegio precisa tuttavia che stabilire in quale misura il senza fissa dimora possa rispondere, nei singoli casi, del reato non è questione decidibile in via generale e astratta: la situazione di vita può far ritenere giustificato che egli abbia con sé gli strumenti di prima necessità, ove indispensabili a soddisfare i bisogni quotidiani nelle condizioni date, da valutare in relazione alla connessione con le utilità immediate che lo strumento può arrecare.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non ha accertato che l’imputato fosse un soggetto senza fissa dimora al livello tale da non avere alcuno spazio a lui riservato per depositare gli oggetti destinati all’offesa della persona; inoltre, il porto dell’arma da punta e taglio non risultava rispondente ad alcuna provata esigenza specifica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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