Revoca del contratto di soggiorno illegittima se l’assunzione è medio tempore avvenuta (TAR Emilia-Romagna n. 270 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona, deve valutare le c.d. sopravvenienze improprie, ossia le circostanze di fatto esistenti al momento dell’adozione dell’atto ma non dedotte nel procedimento, operando una valutazione dinamica della situazione giuridica sostanziale e non solo della legittimità dell’atto. È illegittima la revoca del contratto di soggiorno fondata sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, quando l’assunzione del lavoratore si è perfezionata anteriormente al provvedimento prefettizio, sia pure comunicata solo dopo. In tale ipotesi difetta la qualificazione del contratto di soggiorno come negozio in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., non ravvisandosi alcuna elusione della legge, essendo l’assunzione tardiva riconducibile a causa di forza maggiore. L’Amministrazione, prima di revocare, deve aggiornare la situazione lavorativa dello straniero.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, ha ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e, il 10 febbraio 2025, ha sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno, con contestuale richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. L’assunzione è stata formalizzata solo successivamente, con notevole ritardo, a causa di difficoltà economiche della società datrice di lavoro.
Con provvedimento del 29 settembre 2025, la Prefettura ha disposto la revoca del contratto di soggiorno e della richiesta di permesso, ritenendo il contratto nullo per frode alla legge ex art. 1344 cod. civ. per mancata instaurazione del rapporto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare, e la causa è pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento, condiviso, secondo cui il giudice deve considerare le sopravvenienze improprie quando oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona umana, da tutelare nel bilanciamento con i valori della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori (Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2023 n. 5498).
Il processo amministrativo si è trasformato da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011 n. 3). Nei casi in cui il bene della vita ha natura personale, la valutazione non può essere statica e ancorata al solo provvedimento.
Applicando tali coordinate, emerge che l’assunzione del lavoratore si è perfezionata in data 11 settembre 2025, anteriormente al provvedimento di revoca del 29 settembre 2025. Si tratta di una sopravvenienza impropria rilevante per la natura delle posizioni coinvolte.
Anche seguendo lo schema impugnatorio, tra la nota della Questura del 7 agosto 2025 e il provvedimento di revoca è decorso più di un mese. La Prefettura avrebbe potuto e dovuto chiedere un aggiornamento della situazione lavorativa dello straniero, facilmente reperibile tramite le banche dati delle Forze di Polizia.
Infine, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento, il contratto di soggiorno non costituisce negozio in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., poiché alla sua stipula è seguita l’effettiva assunzione, avvenuta in ritardo per forza maggiore. Assorbite le restanti censure, il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato, con spese compensate salvo il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.