Indebiti indennizzi ai pescatori per esercitazioni militari: dolo e occultamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 43 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione dei contributi pubblici a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca, connesse allo svolgimento di esercitazioni militari, integra un rapporto di servizio sostanziale tra l’operatore economico e l’amministrazione erogante, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti in caso di contestata indebita fruizione. Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, il dolo e l’occultamento doloso del danno postulano una condotta specificamente diretta a sottrarre il pregiudizio alla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, realizzata anche mediante dichiarazioni mendaci sui requisiti. In tal caso il dies a quo della prescrizione non coincide con la data di erogazione, ma con il disvelamento del danno all’esito di attività investigative. La mancata attivazione di controlli successivi da parte dell’ente erogatore non elide il dolo del percettore né legittima alcun affidamento tutelabile.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura erariale ha evocato in giudizio un armatore, in proprio e quale titolare di un’impresa individuale di pesca, per il risarcimento del danno quantificato in euro 198.318,69. L’addebito riguarda l’indebita percezione, per le annualità dal 2015 al 2021, di contributi pubblici a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca connesse alle esercitazioni militari nel Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66 del 2010.
La vicenda trae origine da una denuncia della Guardia di Finanza. Dagli accertamenti è emerso che i requisiti previsti dall’art. 3 del Protocollo d’intesa non sarebbero stati rispettati: mancata regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi del personale imbarcato e impossibilità di riscontrare i 120 giorni di pesca per assenza di tracciabilità del pescato. La Procura ha ritenuto la condotta connotata da dolo e l’occultamento doloso del danno. Il convenuto ha eccepito la prescrizione per le annualità 2015-2018, l’insussistenza delle false attestazioni e la buona fede.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione afferma la propria giurisdizione, in coerenza con i propri precedenti. Il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, se trova ragione contingente nello sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni militari, è direttamente orientato a favorire il settore. Gli operatori partecipano a un programma pubblico di sostegno proseguendo l’attività nonostante i blocchi temporanei, con la conseguenza che la percezione rientra in un rapporto di servizio sostanziale.
Nel merito delle eccezioni, il Collegio ritiene sussistente l’occultamento doloso del danno. I canoni ermeneutici coniugano l’art. 2935 cod. civ. con l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. La regola generale non trova applicazione nei casi di accertato occultamento doloso, in cui il termine decorre dal disvelamento. L’occultamento impedisce l’esteriorizzazione del pregiudizio e la sua percepibilità secondo l’ordinaria diligenza.
Nel caso concreto il pregiudizio è stato occultato tramite dichiarazioni mendaci. La situazione è emersa solo a seguito di complessa attività investigativa della Guardia di Finanza, attraverso la verifica dei documenti, la consultazione delle banche dati, la richiesta della documentazione sulla tracciabilità, i sopralluoghi e il controllo incrociato con altre richieste di contribuzione. Non rileva l’affidamento invocato dal convenuto: i requisiti dovevano essere conosciuti prima della domanda e il vaglio positivo non pregiudica i controlli successivi. La prescrizione decorre dalla segnalazione di danno (ottobre 2023) e l’azione è tempestiva.
Nel merito la domanda è fondata. Assume rilievo dirimente l’assenza di documenti sulla tracciabilità del prodotto ittico, che rende impossibile ricostruire le giornate di pesca e riscontrare il requisito dei 120 giorni, richiesto dall’art. 3, comma 3, del Protocollo integrato del 2016. Neppure la deroga per la piccola pesca giustifica la totale mancanza di documenti. Quanto agli imbarcati, la pattuizione “alla parte” attiene alla tipologia della retribuzione, mentre dagli atti emerge la dichiarazione di arruolamento con contratto verbale ai sensi dell’art. 330 del codice della navigazione, con mancata iscrizione all’INPS. Il destinatario degli emolumenti è l’armatore, su cui grava il recupero. La condanna è a titolo di dolo per l’intero importo, con rivalutazione e interessi legali.
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Nota della Redazione
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