Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e spese di lite a carico dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3118 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione successiva alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude tuttavia la liquidazione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale, allorché l’adempimento sia intervenuto tardivamente, dopo la notifica del titolo esecutivo e la maturazione del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. L’interessata, non avendo ricevuto esecuzione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto a soddisfare integralmente la pretesa della ricorrente, attribuendole gli importi richiesti a titolo di carta docente. Alla luce di tale adempimento, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La dichiarazione in tal senso della parte ricorrente, con la contestuale insistenza per la liquidazione delle spese di lite, ha consentito al Collegio di concentrare la decisione sul profilo delle spese medesime.
Il Collegio ha ritenuto di porre le spese a carico del Ministero soccombente in via virtuale, valorizzando la circostanza che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata in data 18 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, senza che l’Amministrazione vi avesse dato esecuzione. L’adempimento è intervenuto solo dopo il deposito del ricorso, avvenuto il 28 novembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale comportamento ha integrato gli estremi della soccombenza virtuale, coerente con il principio per cui la spese seguono la sorte del giudizio.
Nella liquidazione il Tribunale ha tenuto conto della natura seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dell’intervenuta esecuzione prima della definizione del giudizio, quantificando l’importo in 500,00 euro, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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