Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 188 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., il diritto del docente alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato, deve essere eseguito dall’Amministrazione scolastica. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il Commissario ad acta. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 423/2023 del 29 giugno 2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.

Secondo il ricorrente, l’Amministrazione, pur regolarmente notiziata e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, non aveva fornito quanto dovuto. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, documentando il giudicato con certificazione della Cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Ha rilevato che dall’insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente, unitamente alla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita, emerge la prova del mancato adempimento del giudicato del giudice ordinario.

Il TAR ha poi accertato che era decorso il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 19 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio richiama una serie di precedenti conformi dei tribunali amministrativi regionali.

Accertata l’inerzia, il TAR ha accolto la domanda e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore infruttuosa scadenza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha escluso ogni liquidazione, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *