Sospensione della nomina di guardia venatoria e sanzione proporzionata (TAR Piemonte n. 1490 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni irrogate alla guardia giurata venatoria volontaria, l’obbligo di audizione dell’interessato previsto dall’art. 11 del Regolamento provinciale non opera quando l’irregolarità sia contestata nell’immediatezza dall’ufficiale di polizia giudiziaria che abbia assistito direttamente alla condotta. La comunicazione di avvio del procedimento è in tal caso assorbita nel verbale di accertamento, redatto in contraddittorio con l’autore dell’illecito. I verbali dei pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza. La sospensione della nomina fino a un anno non costituisce la misura massima, poiché il regolamento prevede anche la revoca immediata della nomina: la scelta della sospensione annuale, commisurata alla gravità della condotta e alla qualifica rivestita, è proporzionata.

Il Fatto

Un’associazione venatoria chiedeva alla Provincia di Asti l’autorizzazione a un intervento di contenimento della specie volpe con modalità “tana”, da eseguirsi in una Zona di ripopolamento e cattura. Il ricorrente era indicato quale guardia giurata venatoria volontaria responsabile dell’intervento. L’ufficiale di polizia giudiziaria del servizio di vigilanza faunistico-ambientale autorizzava l’intervento e ne dava comunicazione all’associazione.

Il giorno fissato per la battuta, lo stesso ufficiale e un collega, durante il servizio di vigilanza, non trovavano alcun componente della squadra all’interno della zona autorizzata. Proseguendo la perlustrazione, rinvenivano il ricorrente in atteggiamento di caccia “in posta”, con il fucile in spalla privo di custodia, a distanza rilevante dal confine della zona stessa. Da qui la determinazione dirigenziale del 15 marzo 2023, che disponeva la sospensione per un anno della nomina a guardia venatoria volontaria. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte, che respingeva l’istanza cautelare e, all’esito del giudizio, rigettava il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa violazione delle garanzie procedimentali. L’art. 11 del Regolamento provinciale impone l’audizione dell’interessato quando il servizio riceva segnalazioni di irregolarità compiute dalle guardie venatorie volontarie. Nel caso concreto, osserva il Tribunale, tale onere non si è imposto, poiché l’irregolarità è stata contestata nell’immediatezza del fatto dall’ufficiale di polizia giudiziaria che vi aveva assistito personalmente, mentre la condotta illecita era ancora in corso.

Il Collegio richiama, sul punto, la previsione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 in materia di contestazione immediata della violazione e la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in ambito sanzionatorio, la comunicazione di avvio del procedimento è assorbita nel verbale di accertamento dell’illecito: l’interessato riceve comunicazione sostanziale dell’avvio con la redazione del verbale, che avviene in sua presenza e ne costituisce il primo atto. Viene richiamato Consiglio di Stato, sez. II, n. 3548 del 04.06.2020.

Il secondo e il terzo motivo attengono alla veridicità delle condotte contestate e al difetto di istruttoria. Il ricorrente sosteneva che la sua posizione di caccia fosse minimale rispetto al punto più vicino del confine della zona. Il Tribunale rigetta il rilievo ricordando che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza. La geolocalizzazione satellitare ha accertato una distanza in linea d’aria di 1683 metri tra il punto in cui si trovava il ricorrente e il punto più vicino al confine della zona, escludendo ogni connotato di minimalità.

Quanto al quarto motivo, relativo alla dedotta sproporzione della sanzione, il Collegio rileva che la misura irrogata non è quella massima: l’art. 11 del Regolamento prevede due sanzioni distinte per gravità, la sospensione della nomina fino a un anno e la revoca immediata. Nel caso di specie la nomina è stata sospesa e non revocata, sicché la doglianza muove da un presupposto erroneo. La durata annuale della sospensione è stata determinata in ragione della particolare gravità e del disvalore della condotta, valutata anche in rapporto alla qualifica rivestita dall’interessato.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi per la diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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