Dichiara improcedibile l’impugnazione dell’interdittiva antimafia a seguito di controllo giudiziario e informazione liberatoria (TAR Puglia n. 348 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso avverso un’informazione antimafia interdittiva allorché la società ricorrente, nel corso del giudizio, sia stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 e abbia poi conseguito l’informazione liberatoria ai sensi dell’art. 91, comma 5, stesso decreto, per la sopravvenuta insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. La sopravvenienza dell’atto liberatorio determina il venir meno della lesione concreta ed attuale derivante dall’interdittiva, privando il gravame della sua utilità funzionale. La particolare natura dell’atto, incidente su un’incapacità ex lege temporanea, non osta alla declaratoria di improcedibilità quando l’effetto interdittivo sia stato definitivamente rimosso dall’autorità amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante in un Comune già interessato da provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi di fatto indizianti, idonei a determinare una peculiare e temporanea incapacità ex lege a contrattare con la pubblica amministrazione.
Avverso l’interdittiva la società proponeva ricorso dinanzi al TAR, senza avanzare domanda cautelare. Nel corso del giudizio, l’impresa veniva ammessa alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario, riuscendo poi a conseguire l’informazione liberatoria, emessa ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, per la sopravvenuta insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto. In prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, dopo l’accesso al controllo giudiziario, aveva ormai ottenuto l’informazione liberatoria, attestante la sopravvenuta insussistenza, all’attualità, dei presupposti che avevano giustificato l’adozione dell’interdittiva. Tale circostanza, pacifica tra le parti, ha indotto il Tribunale a ritenere radicalmente venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso l’atto interdittivo.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga una causa che rende inutile la pronuncia nel merito. Il Tribunale ha infatti osservato che la cessazione degli effetti dell’interdittiva, determinata dal successivo provvedimento liberatorio, priva il ricorso di qualsivoglia utilità concreta, non residuando alcuna lesione attuale da rimuovere.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità e la complessità della controversia, caratterizzata da una sequenza procedimentale — interdittiva, controllo giudiziario, liberatoria — che ha reso oggettivamente incerto l’esito del giudizio. Il Tribunale ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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