Il mancato colloquio per guasto internet determina la decadenza della domanda Resto al Sud (TAR Abruzzo n. 116 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di concessione delle agevolazioni “Resto al Sud”, disciplinata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017, il rischio del mancato svolgimento del colloquio istruttorio per cause afferenti all’accesso a internet ovvero al funzionamento tecnico degli strumenti informatici grava in via esclusiva sul proponente. La decadenza della domanda per mancata conclusione dell’iter istruttorio costituisce effetto automatico della mancata partecipazione al colloquio e non richiede né la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 né una specifica motivazione. Non è configurabile alcun legittimo affidamento quando l’inadempimento sia ascrivibile a circostanze non imputabili al soggetto gestore.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la società INVITALIA, soggetto gestore delle procedure di concessione delle agevolazioni, aveva dichiarato non ammissibile la domanda di ammissione al programma “Resto al Sud”, presentata il 24 giugno 2025. Il diniego derivava dalla mancata partecipazione al colloquio istruttorio previsto dal punto 9.4 della circolare n. 33/2017, cui il ricorrente era stato convocato via PEC con l’indicazione di due opzioni di data e orario. Questi sosteneva di non aver potuto sostenere il colloquio per un’improvvisa mancanza del collegamento internet, deducendo la violazione dei diritti partecipativi, il difetto di motivazione e la lesione dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso. La circolare n. 33/2017 disciplina la fase istruttoria distinguendo due momenti: la verifica dei requisiti di accesso (punto 9.3) e l’esame di merito (punto 9.4), che include il colloquio con i proponenti quale parte integrante e imprescindibile dell’iter istruttorio.
Quanto alla dedotta lesione dei diritti partecipativi, il TAR ha osservato che la lex specialis prevede l’attivazione del contraddittorio procedimentale esclusivamente per l’integrazione documentale, non certo per il mancato svolgimento del colloquio. La nota di convocazione, inoltre, era stata formulata in termini inequivoci, specificando che l’eventuale mancata partecipazione avrebbe determinato la decadenza della domanda. Il ricorrente aveva accettato la convocazione scegliendo data e orario tra le opzioni proposte.
Quanto al merito della vicenda, la Corte ha rilevato che l’impossibilità di partecipare al colloquio per il temporaneo guasto della connessione era stata soltanto affermata e non dimostrata mediante attestazione del fornitore del servizio. In ogni caso, dal tenore della regolazione pattizia emerge che il rischio del mancato svolgimento del colloquio per cause afferenti all’accesso a internet o al funzionamento degli strumenti grava in via esclusiva sul proponente, sul quale incombe l’onere di compiere ogni sforzo volitivo e tecnico per assicurarsi l’accesso telematico.
Né poteva trovare accoglimento la pretesa di ottenere una nuova convocazione, atteso che la fase istruttoria deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla domanda e che la parità di trattamento tra i richiedenti impone di comunicare l’esito solo dopo il completamento dell’iter. La decadenza, pertanto, costituisce effetto automatico della mancata partecipazione e non esige né il preavviso di rigetto né una motivazione specifica; parimenti, la circostanza che l’evento sia stato determinato da cause non imputabili al soggetto gestore esclude in radice la configurabilità di un legittimo affidamento. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese stante la specialità della procedura, e revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza della pretesa.
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Nota della Redazione
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