Esecuzione del giudicato sulla carta docente: silenzio e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 181 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’Amministrazione, pur ritualmente destinataria della notificazione della sentenza, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e la mancata contestazione dell’omesso adempimento integrano il riconoscimento implicito dell’inottemperanza. Accertata la sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 618/2024 del 04.07.2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto delle stesse a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
Le interessate hanno dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non aveva dato corso alla decisione malgrado il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, emergono i presupposti per esperire il rimedio giudiziale di esecuzione. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha offerto alcuna difesa in ordine all’inottemperanza.
Il Tribunale osserva che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie, la notificazione della sentenza è stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.
La circostanza che la notificazione sia stata indirizzata al domicilio digitale dell’Amministrazione è valorizzata dal Collegio come elemento sufficiente a far decorrere il termine di legge. Sul punto sono richiamati numerosi precedenti di merito, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su specifica richiesta delle ricorrenti.
Essendo l’incarico commissariale affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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