Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 183 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. presuppone l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione agli obblighi posti da una pronuncia passata in giudicato. Alla luce della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita, e del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico della stessa struttura debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2024 del 17.12.2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto di ciascuna ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in parte motiva, nell’importo di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14.02.2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 06.11.2025. La ricorrente assume che l’Amministrazione sia rimasta inadempiente in parte qua e chiede che le sia ordinato il compimento degli atti necessari, con eventuale nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è decorso a seguito della notificazione della sentenza in data 14.02.2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

Pertanto, in accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione in parte qua al giudicato, provvedendo agli adempimenti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il termine è fissato a garanzia dell’effettività della tutela, secondo il modulo processuale del giudizio di ottemperanza.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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