Ricorso per ottemperanza al giudicato: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1056 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata nell’an e nel quantum, integra l’inottemperanza e giustifica l’assegnazione di un ulteriore termine di centoventi giorni per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con incarico di provvedere nel termine ulteriore di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza n. 664/2021 del 15.03.2021 il Tribunale di Milano ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e ha condannato l’amministrazione al versamento della somma di euro 1.452,50 lordi, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti.
La sentenza è stata notificata a mezzo PEC in data 18.11.2021. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione. La parte ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’emissione dei provvedimenti concessivi e il pagamento del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal presupposto che il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato. Su tale base, il Tribunale ha verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, quale condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.
Su queste premesse, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione intimata e le ha assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in euro 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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