Esecuzione del giudicato sulla Carta docente al precario (TAR Emilia-Romagna n. 157 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il beneficio economico della Carta docente, ordina all’Amministrazione l’adempimento degli obblighi ivi accertati. L’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, integra l’inosservanza del giudicato e legittima il ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. Il rimedio si completa con la nomina del Commissario ad acta e con la condanna dell’Amministrazione alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali maturati sul credito accertato. L’assenza di contestazione e la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione rafforzano la prova dell’inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l’Amministrazione a rendere disponibile la carta, con le stesse regole del personale di ruolo, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 1.000,00 oltre interessi fino al soddisfo.

Passata in giudicato la decisione, il ricorrente ha dedotto la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, pur a fronte della regolare notifica della sentenza. Ha quindi chiesto che venisse ordinata la completa esecuzione della pronuncia, con nomina di un Commissario ad acta e applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e dell’omessa contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza.

Il Collegio ha accertato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Detto termine decorreva dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 16 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione generale, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha dato luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario.

Il Tribunale ha poi accolto anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sul complessivo importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure, in mancanza, fino all’esecuzione in via sostitutiva del Commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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