Divieto di doppia valutazione contributiva e non cumulabilità della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 48 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria, pur collegata alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, conserva natura pensionistica e reddituale e soggiace ai limiti di incompatibilità e non cumulabilità propri del sistema previdenziale pubblico. Opera il principio generale del divieto di doppia valutazione della medesima anzianità contributiva: non è consentito conseguire più trattamenti pensionistici autonomi fondati sugli stessi periodi assicurativi, salvo espressa previsione normativa. L’art. 139 d.P.R. n. 1092/1973 disciplina solo la cumulabilità della pensione privilegiata con trattamenti derivanti da diversi rapporti di servizio. L’aumento di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 non può applicarsi a un trattamento diverso dalla pensione privilegiata, né condurre a un importo superiore alla pensione privilegiata stessa.

Il Fatto

L’appellante agiva per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, in relazione a un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio in capo al coniuge defunto. La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso, rilevando che il dante causa era già titolare di pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, liquidata sul medesimo rapporto di servizio e sulla stessa anzianità contributiva, con conseguente incompatibilità con il trattamento richiesto.

La decisione escludeva inoltre la possibilità di applicare l’aumento dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 alla pensione di inabilità, per il superamento dei limiti massimi di legge. L’appellante impugnava la sentenza deducendo la violazione degli artt. 67 e 139 d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo la cumulabilità o complementarità tra i due trattamenti. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha respinto il gravame, confermando integralmente la decisione impugnata. Il dato pacifico è che la pensione di inabilità era stata liquidata valorizzando integralmente la contribuzione maturata dal dante causa in relazione al medesimo rapporto di servizio dal quale l’appellante pretendeva di far discendere anche la pensione privilegiata.

Su questa base opera il principio generale del divieto di doppia valutazione della medesima anzianità contributiva, immanente al sistema previdenziale pubblico e più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie (Cass., sez. lav., n. 6581/2019; Cass., sez. lav., n. 10281/2024). Non è consentito conseguire più trattamenti pensionistici autonomi fondati sugli stessi periodi assicurativi, salvo espressa previsione normativa.

La Corte ha quindi escluso che l’art. 139 d.P.R. n. 1092/1973, invocato dall’appellante, possa soccorrere: la norma disciplina esclusivamente l’ipotesi di cumulabilità della pensione privilegiata con trattamenti derivanti da diversi rapporti di servizio, fattispecie non ricorrente. La tesi della complementarità tra pensione di inabilità e pensione privilegiata non trova alcun fondamento normativo.

Il Collegio ha aderito all’indirizzo della Cassazione secondo cui la p.p.o., pur collegata alla dipendenza da causa di servizio, conserva natura pienamente pensionistica e reddituale e soggiace ai limiti di incompatibilità e non cumulabilità propri del sistema (Cass., sez. lav., ord. n. 25643/2025). In senso conforme la stessa Corte contabile ha costantemente escluso la creazione di trattamenti pensionistici misti o atipici, affermando che la pensione privilegiata non è cumulabile con altro trattamento pensionistico derivante dal medesimo rapporto di servizio (Sez. II App., n. 874/2017; Sez. I App., n. 310/2016).

Quanto all’aumento ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, la Sezione ha confermato che la sua applicazione alla pensione di inabilità determinerebbe il superamento dei limiti massimi previsti dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. La giurisprudenza contabile ha da tempo chiarito che tale aumento non può applicarsi a un trattamento diverso dalla pensione privilegiata, né condurre a un importo complessivo superiore alla pensione privilegiata stessa (Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 2398/2006; Sez. I App., n. 172/2018). Il gravame è stato quindi respinto, con conferma della sentenza e declaratoria di inesistenza del domandato diritto, oltre alla condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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