Danno erariale da retribuzione non dovuta per violazione dovere di lealtà (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 97 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente di ruolo in posizione di comando presso altra istituzione del comparto AFAM è titolare di un dovere di comunicazione delle circostanze che integrano le condizioni di revoca del comando, desumibile dall’art. 1175 cod. civ. e dalla disciplina speciale del comando. L’omessa segnalazione della cessazione del servizio presso l’ente di destinazione, con prosecuzione della percezione dell’intera retribuzione a fronte di un monte orario non svolto, integra l’illecito erariale sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L’elemento soggettivo è ravvisabile nel dolo quando la reiterazione degli ordini di servizio e la partecipazione agli organi accademici rendano percepibile l’erronea presupposizione del rapporto. Il danno è pari alla retribuzione indebitamente percepita per l’orario non effettivamente svolto, con rivalutazione e interessi legali.
Il Fatto
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti un presunto danno erariale causato dalla condotta omissiva di un docente del comparto AFAM. Il docente era stato autorizzato al comando presso un’altra Accademia di Belle Arti, in attuazione di un protocollo di intesa confermato dall’amministrazione centrale.
Alla fine di un anno accademico l’ente di destinazione aveva comunicato al docente di non volersi più avvalere delle sue prestazioni. La cessazione del servizio, condizione di revoca del comando, non era stata comunicata né all’ente di provenienza né al Ministero. Per tre anni accademici lo Stato ha quindi corrisposto l’intera retribuzione, a fronte di un monte orario esiguo svolto presso l’istituto di appartenenza. Dopo la segnalazione, il Ministero ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare e ha trasmesso gli atti alla Procura contabile, che ha contestato un danno pari alla retribuzione indebitamente percepita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha escluso la sussistenza delle condizioni per il rinvio richiesto dalla difesa. Le verifiche hanno accertato l’insussistenza di scioperi ferroviari sui collegamenti interessati, essendo risultato un solo sciopero su linee del nord Italia. La natura insulare dei collegamenti e il preavviso di legge per i servizi essenziali rendevano comunque possibile organizzare lo spostamento con altri mezzi, senza incidere sull’economia processuale.
Nel merito, la Corte ha ricostruito lo status lavorativo del docente, in comando tra due istituzioni AFAM. La nota ministeriale di conferma prevedeva la prosecuzione del comando “fino ad eventuale revoca su richiesta del docente o delle Istituzioni coinvolte”, subordinando la revoca al manifestarsi delle condizioni di ritiro e onerando ciascun attore alle comunicazioni necessarie.
Da tale assetto la Sezione ha desunto un dovere di comunicazione del lavoratore ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., qualificato come dovere di lealtà e chiarezza. Il dovere si è radicato dall’inizio dell’anno accademico, quando il docente riceveva gli ordini di servizio con l’orario presso l’ente di destinazione e la prescrizione di completare il monte orario presso l’istituto di provenienza, continuando nel contempo a percepire l’intero compenso.
Quanto al nesso di causalità, la Corte ha ritenuto indubitabile che la tempestiva comunicazione avrebbe determinato la revoca o una diversa programmazione dell’orario, evitando l’indebita percezione. Sull’elemento soggettivo ha confermato il dolo: la reiterazione annuale degli ordini di servizio e la convocazione in Consiglio accademico, ove si discutevano le relazioni sulla programmazione oraria e sulla composizione del corpo docente, escludono il mero errore procedurale.
Le difese del convenuto non sono state accolte: non risultava alcuna evidenza della conoscenza della cessazione da parte del Ministero e dell’ente di provenienza; l’onere di comunicazione era cumulativo e la mancata comunicazione dell’ente di destinazione non legittimava il silenzio del diretto interessato. La domanda è stata quindi accolta, con condanna al pagamento della somma quantificata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e con recupero a cura dell’amministrazione creditrice secondo le disposizioni del c.g.c. sulle modalità di riscossione.
Nota della Redazione
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