Attività extramuraria del docente medico a tempo pieno e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 31 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I compensi percepiti dal professore universitario medico a tempo pieno per l’attività libero-professionale extramuraria, svolta in modo continuativo, abituale e organizzato senza autorizzazione, sono incompatibili con l’obbligo di esclusività e devono essere interamente riversati all’Ateneo, integrando il loro mancato versamento un’ipotesi di danno erariale. Le collaborazioni scientifiche e le consulenze sono invece liberamente svolgibili, senza preventiva autorizzazione, quando presentano i requisiti di occasionalità, personalità e scientificità; la sola omissione della comunicazione non le rende di per sé vietate e assume rilievo meramente disciplinare. La quantificazione del danno da indebita percezione delle differenze stipendiali può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e va effettuata al lordo delle ritenute fiscali.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un ricercatore medico universitario a tempo pieno in regime di esclusiva, contestandogli lo svolgimento, tra il 2009 e il 2018, di attività extraistituzionali incompatibili, non autorizzate né comunicate, con conseguente mancato riversamento dei compensi percepiti. Il danno richiesto all’Ateneo ammontava a complessivi euro 626.668,87, articolato in cinque poste: attività libero-professionale extramuraria, collaborazioni scientifiche e consulenze, partecipazione societaria, differenze retributive da violazione dell’obbligo di esclusiva e danno da disservizio.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale, contestando il doloso occultamento, e ha sostenuto il libero esercizio di trentasei collaborazioni e consulenze, richiamando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7417/2021. Nel merito ha negato l’elemento psicologico e il nocumento patrimoniale, chiedendo in subordine la limitazione del risarcimento agli importi al netto degli oneri.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Il termine iniziale decorre dall’acquisizione della nota di Ateneo, avvenuta il 6.5.2021, perché solo con l’indagine interna si è avuta la scoperta della fattispecie dannosa. Il contegno omissivo del docente, in spregio degli obblighi di comunicazione e autorizzazione, integra di per sé un’ipotesi di doloso occultamento, quantomeno di natura obiettiva, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata. L’azione proposta l’8.9.2025 è quindi tempestiva rispetto al termine quinquennale. L’eccezione relativa alle differenze stipendiali è invece dichiarata inammissibile per genericità.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, l’art. 6, commi 9 e 10, legge n. 240/2010 e la norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023. Per i professori e i ricercatori a tempo pieno l’attività libero-professionale è incompatibile con tale regime, mentre restano libere le attività occasionali, scientifiche e personali. L’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 riserva ai docenti medici a tempo pieno la sola attività assistenziale intramuraria.
Quanto alla prima posta, il Collegio ritiene provato il carattere continuativo, abituale e organizzato dell’attività libero-professionale svolta nell’ambito di un’associazione tra medici e di studi specialistici privati, desumendolo dalle dichiarazioni dei redditi e dalle indagini di polizia giudiziaria. Il relativo pregiudizio di euro 286.781,5 è imputato a titolo di dolo eventuale, per l’accettazione del rischio di incompatibilità.
La seconda posta, pari a euro 251.668,52, è invece esclusa. Le trentasei collaborazioni e consulenze presentano i requisiti di occasionalità, personalità e scientificità e sono quindi svolgibili senza autorizzazione, in linea con la giurisprudenza contabile citata e con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7417/2021, cui il Collegio riconosce portata generale. La mancata comunicazione non rende l’attività vietata e rileva solo sul piano disciplinare. È escluso anche il danno da dividendi societari, redditi da capitale estranei alla disciplina sulle incompatibilità.
È invece accolta la quarta posta: le differenze stipendiali di euro 80.001,00 sono dovute, perché la prova del danno può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo le Sezioni Riunite n. 1/2025. Respinta la posta da disservizio, per difetto di prova della natura straordinaria dell’attività di indagine. La liquidazione avviene al lordo delle ritenute fiscali, in adesione alle Sezioni Riunite n. 24/2020 e n. 13/2021.
Nota della Redazione
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