Limiti di spesa del personale per unioni di comuni istituite dopo il 2008: parametro dalla sommatoria della spesa dei comuni aderenti (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 26 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le unioni di comuni istituite dopo il 2008, il parametro di riferimento ai fini del vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 è costituito dalla sommatoria della spesa di personale dell’esercizio 2008 dei comuni aderenti, anche se interessati da successivi processi di fusione. L’ammontare attuale della spesa, calcolato come sommatoria delle spese dei comuni aderenti e dell’Unione, deve essere rapportato a tale parametro. In assenza del parametro di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, le unioni istituite dopo il 2009 possono individuarlo, con motivato provvedimento, nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente locale.
Il Fatto
Il Presidente dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, tramite il Consiglio delle autonomie locali. L’Unione, costituita nel 2014 e modificata a seguito di fusioni tra i comuni aderenti dal 1° gennaio 2017, ha chiesto chiarimenti in merito al parametro di riferimento da considerare per valutare la possibilità di un’assunzione a tempo determinato, attesa la mancanza del limite di spesa dell’anno 2008 previsto dall’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, ha richiamato il principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie nella delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, secondo cui l’Unione di comuni è legittimata alla funzione consultiva, in persona del Presidente, limitatamente alle questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata ritenuta attinente alla contabilità pubblica, in quanto involge i vincoli di finanza pubblica che incidono sulla spesa di personale e sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 pone due distinti criteri di contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno: un tetto massimo finanziario, rappresentato dal corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2008, e un vincolo assunzionale, consentito solo nei limiti delle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. Per le assunzioni a tempo determinato, le unioni di comuni devono rispettare anche il limite specifico di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite generale.
La Sezione ha quindi richiamato la deliberazione n. 20/2018/QMIG della Sezione delle autonomie, che ha assoggettato l’unione di comuni direttamente ai vincoli di cui all’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006, precisando che la verifica dei vincoli specifici degli enti che associano le funzioni deve essere effettuata secondo il criterio del “ribaltamento” della quota riferibile all’ente. Ha quindi valorizzato la ratio di efficientamento della spesa complessiva sottesa al trasferimento di funzioni a un’unione, evidenziando come tale trasferimento non possa divenire occasione per generare capacità assunzionale o spesa aggiuntiva laddove mancasse ai comuni aderenti.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ha enunciato il principio che, per le unioni di comuni istituite dopo il 2008, il parametro di riferimento del limite massimo di spesa di personale sia costituito dalla sommatoria della spesa di personale del 2008 dei comuni aderenti, anche se interessati da successivi processi di fusione, a cui rapportare l’ammontare attuale dato dalla sommatoria delle spese dei comuni aderenti e di quella dell’Unione. Con riguardo alle assunzioni a tempo determinato, la Sezione ha altresì stabilito che, in assenza del parametro di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, l’unione costituita dopo il 2009 dovrà conformarsi, con motivato provvedimento, al principio della “spesa necessaria per le funzioni essenziali da svolgere”, da intendersi in via del tutto eccezionale.
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Nota della Redazione
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