Nesso causale da uranio impoverito: prova a carico dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 49 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in militari impegnati in contesti operativi caratterizzati dall’uso di uranio impoverito o di nanoparticelle di metalli pesanti, non è richiesto un riscontro effettivo del nesso eziologico, avendo la legge considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale. Grava pertanto sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. La sentenza del giudice territoriale che, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU, escluda il nesso con motivazione solo apparente è affetta da errore di diritto ed è soggetta a riforma con rinvio al primo giudice.

Il Fatto

Un militare ha partecipato, in qualità di soggetto in servizio, a diverse missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia tra il 1997 e il 2003. Al rientro dall’ultima missione gli è stata riscontrata una patologia tumorale, per la quale ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso valutazione negativa sul nesso causale o concausale, ritenendo insussistenti specifici fattori idonei a determinare la neoplasia, e il Ministero della difesa ha negato il riconoscimento.

Accolto il ricorso avverso il diniego, l’amministrazione ha poi respinto la domanda di trattamento pensionistico privilegiato, considerando solo infermità minori non rilevanti ai fini del beneficio. La Sezione giurisdizionale regionale, disposta consulenza tecnica che aveva escluso il nesso eziologico, ha rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo la motivazione apparente e l’omessa valutazione delle osservazioni del consulente di parte e delle risultanze documentali sull’esposizione a micro e nanoparticelle di metalli pesanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara l’appello ammissibile e fondato nel merito, aderendo al recente orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, espresso sul contiguo tema dell’equo indennizzo a militari coinvolti in campagne caratterizzate dall’utilizzo del c.d. “uranio impoverito”.

Secondo l’opzione ermeneutica recepita, nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, con la conseguenza che l’onere della prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ricade sull’amministrazione.

La Corte richiama in termini analoghi, con riferimento ad altri benefici per il personale militare ma sempre connessi alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie tumorali, la Corte di cassazione, Sez. Lav., sent. n. 12595/2024, evocata dall’appellante. Il materiale probatorio acquisito — e in particolare il quantitativo di nanoparticelle riscontrato nei tessuti dell’appellante — deve essere rivalutato applicando i corretti criteri di riparto dell’onus probandi, tenendo conto degli elementi offerti dal ricorrente e delle eventuali contrarie prove delle amministrazioni resistenti.

Tale valutazione compete al giudice territoriale, poiché le argomentazioni della sentenza impugnata si sostanziano in un errore di diritto che involge questioni di fatto e si concretizza in una motivazione solo apparente sul tema dirimente. Il giudice a quo dovrà nuovamente esprimersi sulle sfavorevoli risultanze della CTU, verificando se le stesse siano tuttora idonee a escludere il diritto invocato.

La sentenza è pertanto riformata, con rinvio al primo giudice per il prosieguo nel merito, anche quanto alla statuizione sulle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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