Improcedibile il conto sottoscritto dallo stesso soggetto che lo parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto giudiziale risulta sottoscritto dallo stesso soggetto che lo ha parificato, poiché l’attività di parificazione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto e il giudice relatore procede all’esame solo dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione. È parimenti improcedibile il conto reso da soggetto diverso da quello che ha avuto il maneggio del denaro pubblico: ai sensi dell’art. 13 r.d. n. 1214/1934 devono rendere il conto tutti coloro che hanno maneggio di denaro o valori dello Stato, compresi gli agenti contabili di fatto, a prescindere dal titolo in base al quale la gestione è svolta e dall’assunzione della qualità di concessionario.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto giudiziale relativo ai proventi della vendita dei biglietti di ingresso di un museo archeologico nazionale per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, proponendo la declaratoria di improcedibilità. In istruttoria erano emersi due profili di irregolarità: il conto risultava sottoscritto dallo stesso soggetto che lo aveva parificato, in qualità di dirigente della direzione regionale musei; il servizio di emissione dei biglietti e la riscossione dei proventi erano affidati a una società diversa da quella che aveva sottoscritto il conto.
Il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni della relazione di deferimento. Il soggetto che aveva sottoscritto il conto ha sostenuto di non ritenere che la società potesse rivestire la qualità di agente contabile, non avendo la qualifica di concessionaria del servizio di riscossione, e ha manifestato la disponibilità a depositare un nuovo conto sottoscritto dalla società affidataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di entrambi i profili di improcedibilità. Quanto al primo, lo stesso soggetto aveva sottoscritto il conto e successivamente lo aveva parificato ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, disposizione che prevede la revisione e la parificazione dei conti da parte degli uffici dai quali dipendono i contabili e delle rispettive amministrazioni centrali.
Lo svolgimento dell’attività di parificazione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, poiché diversamente opinando si escluderebbe la possibilità per l’amministrazione di verificare ed eventualmente contestare le risultanze del conto. L’apposizione del visto da parte dello stesso agente contabile non consente di ritenere espletata la verifica richiesta e preclude alla Sezione l’esame del conto, come disposto dall’art. 145, comma 3, c.g.c., che subordina l’esame del conto all’accertata parificazione da parte dell’amministrazione. Sul principio di alterità tra soggetto controllato e soggetto controllore la Corte richiama la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 195/2022.
Quanto al secondo profilo, il conto è stato sottoscritto da un soggetto diverso da quello che ha avuto la gestione del servizio di biglietteria, in assenza di un provvedimento formale di nomina dell’agente contabile. L’amministrazione ha ritenuto di non coinvolgere la società affidataria perché questa ha ricevuto un compenso in misura fissa e non in percentuale degli incassi, non rivestendo quindi la posizione di concessionario.
Tale scelta contrasta con la legislazione positiva, che vede prevalere una nozione sostanzialistica dell’obbligo di resa del conto. L’art. 13 r.d. n. 1214/1934 attribuisce alla Corte il giudizio sui conti che devono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o valori dello Stato, ricomprendendo accanto agli agenti contabili formalmente incaricati i gerenti interinali e gli agenti contabili di fatto. La società affidataria ha gestito il servizio di biglietteria, ha provveduto all’emissione dei biglietti, alla riscossione dei proventi e al riversamento in Tesoreria, rendendo il conto mensile dei biglietti emessi: ha dunque acquisito la veste di agente contabile, indipendentemente dall’assunzione del rischio operativo e dalla qualifica di concessionario pubblico.
La Corte richiama Cass., SS.UU. civili, n. 20094/2024, secondo cui rientra nella giurisdizione contabile, con obbligo di resa del conto, la posizione della società concessionaria del servizio di vendita dei biglietti di ingresso a un complesso monumentale statale, indipendentemente dalla natura del titolo e dalla previsione espressa dell’obbligo nella convenzione. Richiama inoltre Cass., S.U., n. 13330/2010, secondo cui elementi essenziali e sufficienti per la qualifica di agente contabile sono il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, restando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. Il soggetto tenuto alla resa del conto è dunque la società affidataria. Quanto ai proventi derivanti dalla vendita di titoli di ingresso non emessi dalla società, il relativo conto dovrà essere presentato da chi abbia l’eventuale maneggio di tali somme.
Nota della Redazione
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