Nessuna riliquidazione con l’aliquota del 44% per le pensioni retributive (Corte dei Conti Sez. II App. n. 46 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 presuppone il possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Nei confronti del militare che a quella data abbia già maturato almeno diciotto anni di servizio utile trova applicazione l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con liquidazione della pensione secondo il sistema interamente retributivo. In tale ipotesi non è configurabile alcuna quota retributiva da riliquidare mediante l’aliquota del 44%, né rilevano gli incrementi dell’1,80% per ogni anno oltre il ventesimo. La successiva riforma c.d. Fornero non incide su tale esito, restando fermo il computo retributivo per il periodo anteriore al 2012. Il beneficio invocato resta circoscritto ai titolari di pensione liquidata con il sistema misto.

Il Fatto

Tre ex dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tutti con anzianità contributiva superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 44% fino al ventesimo anno e maggiorazione dell’1,80% per ogni anno successivo. Due di essi erano titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo; il terzo con il sistema c.d. misto 2012, retributivo fino al 2011 e contributivo per le anzianità successive.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con sentenza n. 28/2022, aveva parzialmente accolto la domanda e riconosciuto il diritto all’applicazione della predetta aliquota, escludendo però le percentuali del 2,93% e del 2,44%. Avverso tale decisione ha proposto appello principale l’INPS e appello incidentale gli interessati.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due gravami, proposta la medesima sentenza. L’appello incidentale è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 190 c.g.c., non articolando alcun profilo di censura; l’atto è tuttavia riqualificato, per il principio di conservazione, come costituzione nel giudizio introdotto dall’appello principale.

Quanto alla tempestività del gravame dell’INPS, la Corte richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere eseguita presso il difensore e nel domicilio di questi. Poiché nel caso di specie la notifica era avvenuta presso la Direzione provinciale e non presso il difensore costituito, il termine breve non è decorso: l’appello, notificato il 17 marzo 2023, è tempestivo entro il termine lungo di un anno dalla pubblicazione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 riconosce al militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile una pensione pari al 44% della base pensionabile; l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 riserva il sistema misto a chi al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità inferiore a diciotto anni, mentre il comma 13 prevede la liquidazione interamente retributiva per chi abbia maturato almeno diciotto anni.

La giurisprudenza di appello della stessa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, esclude che l’aliquota del 44% possa applicarsi ai trattamenti liquidati con il sistema retributivo puro, essendo quella percentuale inglobata in quella maggiore dell’80% spettante per la totalità della contribuzione. Il beneficio resta circoscritto ai titolari di pensione calcolata con il sistema misto, secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e 12/QM/2021. La riforma Fornero non altera tale ricostruzione, conservando rilievo il computo retributivo per il periodo anteriore al 2012.

Poiché tutti gli appellati vantavano anzianità superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’appello dell’INPS è accolto e la sentenza impugnata annullata, con condanna degli stessi alle spese di lite in favore dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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