Pensione privilegiata: onere probatorio sulla concausa efficiente di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 354 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presuppone, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra i fatti di servizio e l’infermità, ascrivibile ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968. La concausa efficiente è l’antecedente che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, qualitativamente o quantitativamente necessario al fatto conseguente; può essere riconosciuta anche in presenza di predisposizione organica, purché senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa. Rientra nell’onere probatorio del ricorrente, pur mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali profili del servizio espletato, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’insorgenza della patologia.
Il Fatto
La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia rachidea e, in seguito, la pensione privilegiata. L’istanza è stata denegata con decreto ministeriale adottato in recepimento del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
La ricorrente ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza causale e ogni conseguente pronuncia previdenziale, sostenendo la tesi con una perizia di parte. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e l’INPS, tutti concludendo per l’infondatezza. Il Giudice ha affidato al CML presso la Sezione il compito di esprimere parere medico-legale sulla dipendenza causale della patologia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ha affermato la propria potestas iudicandi, poiché l’accertamento richiesto è finalizzato agli effetti previdenziali e pensionistici del riconoscimento. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del solo MEF, dando seguito all’indirizzo del locale Giudice di Appello, senza però condannare la ricorrente alle spese, in ragione dell’esistenza di un orientamento di segno opposto.
Nel merito, la Corte ha respinto il ricorso ricostruendo il quadro normativo: l’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 riconosce la pensione privilegiata quando le infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla tabella A annessa alla legge n. 313/1968, mentre l’art. 64 richiede un rapporto causale o concausale efficiente e determinante.
Il Giudice ha richiamato il principio secondo cui la concausa efficiente è l’antecedente che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento. Anche le infermità endogeno-costituzionali possono essere riconosciute, purché il servizio abbia facilitato l’insorgenza o aggravato il decorso, assumendo valore di conditio sine qua non. La Corte ha richiamato propri precedenti e pronunce di altre Sezioni regionali.
Il CML ha escluso che la patologia possa considerarsi dipendente da causa o concausa di servizio. Il Giudice ha ritenuto di non doversi discostare da tale conclusione, priva di peculiari oneri motivazionali, in quanto fondata sull’esame della documentazione, sulla visita diretta, sull’analisi dei rapporti di servizio e sull’esclusione di traumi o movimentazione di carichi. Il CML ha inoltre ritenuto non condivisibili le critiche del consulente di parte, non suffragate in atti.
Il Decidente ha osservato che la ricorrente, in violazione dell’art. 2967 cod. civ., non ha articolato specifici mezzi di prova per comprovare i fatti di servizio ulteriori addotti. L’onere probatorio, pur mitigato dal principio di prossimità della prova, è rimasto inevaso. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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