Cumulo pensione di reversibilità: decurtazione Tab. F calcolata sui redditi lordi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 371 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cumulo tra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi aggiuntivi del beneficiario, il limite di concorrenza individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2022 va verificato raffrontando la decurtazione effettiva con i redditi computati al lordo delle ritenute fiscali, in assenza di diversa previsione normativa. La riduzione della pensione di reversibilità si sostanzia in una riduzione lorda della base imponibile del rateo, sicché il raffronto con redditi netti altera il termine di comparazione. Il recupero dell’indebito da superamento dei limiti di cumulabilità è soggetto al termine ordinario di cui all’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, derogabile dalle proroghe legislative per specifici periodi d’imposta. Nel giudizio pensionistico contabile la cognizione verte sul rapporto previdenziale e non sulla legittimità dell’atto, con conseguente irrilevanza della tutela caducatoria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione diretta e, dall’1.7.2016, di pensione di reversibilità corrisposta dall’INPS, ha impugnato il provvedimento con cui l’Istituto ha disposto il recupero di € 20.470,38 mediante venti trattenute mensili decorrenti dal febbraio 2024, per asserito superamento dei limiti di cumulabilità della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995.
La ricorrente ha inoltre contestato la riduzione “a regime” di € 2.642,75 mensili applicata dal gennaio 2024, lamentando la tardività dell’accertamento rispetto al termine annuale, la violazione delle norme sulla trasparenza e del legittimo affidamento, nonché il contrasto con la sentenza della Consulta n. 162/2022. L’INPS ha eccepito la tempestività del recupero in forza delle proroghe legislative e la correttezza del computo sui valori lordi.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto riqualificato l’oggetto del giudizio: il processo pensionistico contabile, pur introdotto con ricorso, non verte sulla legittimità del provvedimento ma sull’accertamento del diritto soggettivo nel rapporto previdenziale, con giurisdizione esclusiva estesa all’an e al quantum. Ne deriva l’irrilevanza di una tutela caducatoria degli atti impugnati.
Sulla prima domanda, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’indebito da superamento dei limiti di cumulabilità, non riconducibile all’art. 206 d.P.R. n. 1094/1973 ma agli artt. 9 legge n. 428/1985 e 5 d.P.R. n. 429/1986, come affermato dalle Sezioni Riunite n. 4/2008. Il termine annuale di ripetibilità incondizionata è stato prorogato: per il periodo d’imposta 2021, l’art. 2 d.l. n. 145/2023, convertito in legge n. 191/2023, ha fissato al 31.12.2024 l’avvio del recupero. Il provvedimento del 23.10.2023 è dunque tempestivo e la domanda di irripetibilità è stata rigettata.
Sulla seconda domanda, il fulcro è la portata della sentenza n. 162/2022, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dell’art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, e della Tabella F nella parte in cui non preclude decurtazioni superiori alla concorrenza dei redditi aggiuntivi. La ricorrente raffrontava la trattenuta annua con i redditi netti; l’Istituto con i redditi lordi di riferimento, pari a € 37.690,00.
La Corte ha ritenuto corretto il criterio dell’INPS: in assenza di diversa previsione, i redditi da cumulare si computano al lordo delle ritenute fiscali, sia per quantificare l’indebito sia per determinare le riduzioni a regime. La trattenuta, incidendo sulla base imponibile del rateo, è per coerenza sistematica raffrontabile solo con redditi lordi. La donazione degli immobili del dicembre 2023, notiziata all’Istituto, rileva solo per gli anni successivi al 2024. La domanda è stata rigettata e le spese compensate per l’assoluta novità delle questioni.
Nota della Redazione
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