Danno all’immagine della P.A. per peculato: prova e liquidazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 25 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna irrevocabile per peculato, delitto contro la pubblica amministrazione, integra la condizione di procedibilità dell’azione di danno all’immagine ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009, ma non rende il pregiudizio reputazionale in re ipsa. Il danno all’immagine della P.A. ha natura risarcitoria e non sanzionatoria e richiede la prova, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, del concreto vulnus arrecato al prestigio e alla credibilità dell’ente, oltre al nesso eziologico con la condotta dell’agente. La liquidazione può essere equitativa ex art. 1226 c.c., purché motivata secondo proporzionalità e ragionevolezza ed evitando automatismi legati all’entità del danno patrimoniale o alla pena. Trattandosi di debito di valore, sulla somma liquidata sono dovute rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito e interessi compensativi sulla somma progressivamente rivalutata, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Il Fatto

Un funzionario di un Comune, addetto a un’unità operativa dei servizi educativi per la prima infanzia, veniva convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per rispondere, in favore dell’ente, di un danno da disservizio e di un danno all’immagine. La condotta contestata consisteva nell’appropriazione e nello sviamento di risorse pubbliche destinate a nidi in convenzione e a progetti sociali per minori, realizzati indicando ai titolari di convenzioni comunali l’effettuazione di bonifici su conti di un’associazione e di una cooperativa, con successivo incameramento in contanti.

In primo grado la Sezione regionale accoglieva la domanda per il danno da disservizio e dichiarava in rito inammissibile quella relativa al danno all’immagine, ritenendo insussistente la condizione di procedibilità per essere la condanna penale intervenuta per un reato contro il patrimonio e non contro la pubblica amministrazione. La Sezione centrale d’appello, riformando tale statuizione, accertava la sussistenza della condizione di procedibilità e disponeva il rinvio al primo giudice per l’esame del merito. Il giudizio veniva quindi riassunto dalla Procura limitatamente alla domanda di danno all’immagine, quantificata in euro 300.000,00.

La Motivazione della Corte

La Sezione toscana, in sede di rinvio, delinea anzitutto l’oggetto del proprio esame. Il rinvio disposto dal giudice d’appello opera come regressione del processo al primo giudice per il capo erroneamente definito in rito, con effetti analoghi alla rimessione degli artt. 353 e 354 c.p.c. e in applicazione del principio di conservazione degli atti. La statuizione dell’appello, resa in funzione rescindente, vincola il giudice del rinvio e delimita la decisione alla sola domanda di danno all’immagine: la riassunzione, tempestiva e rituale, impone la prosecuzione nel merito.

Nel merito, la Corte muove dall’efficacia del giudicato penale ex art. 651 c.p.p., che vincola quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della riferibilità soggettiva. La condanna irrevocabile per più episodi di peculato commessi nell’esercizio di funzioni pubbliche radica la condizione di procedibilità. Il Collegio richiama il principio per cui il danno all’immagine non è in re ipsa: la Corte costituzionale n. 355/2010 ne ha affermato la natura risarcitoria, richiedendo la prova del concreto pregiudizio al prestigio dell’ente; le Sezioni Riunite n. 10/2003/QM lo hanno qualificato come danno patrimoniale da perdita di credibilità, valutabile equitativamente; le Sezioni Unite n. 9100 del 2015 hanno preteso allegazione e prova, anche presuntiva, del vulnus arrecato.

La prova del pregiudizio viene rinvenuta nella reiterazione pluriennale delle condotte, nell’entità delle somme distratte e nella destinazione delle risorse a servizi educativi e sociali, elementi che hanno determinato una lesione grave e oggettivamente percepibile della credibilità dell’ente locale. La risonanza pubblica della vicenda e la posizione funzionale del convenuto integrano presunzioni gravi, precise e concordanti del pregiudizio reputazionale, in coerenza con la gravità complessiva dei fatti.

Quanto alla liquidazione, la Corte richiama le Sezioni Riunite n. 8/2019/QM, che impongono proporzionalità e ragionevolezza ed escludono automatismi. L’importo di euro 300.000,00 viene ritenuto proporzionato alla gravità delle condotte, alla dimensione dell’ente e al profitto illecito connesso al peculato, indicato in circa euro 332.808,71/332.818,71. Il Collegio esclude l’applicazione del potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, come novellato dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026, poiché la riduzione non opera nei casi di dolo ed illecito arricchimento, evenienza che ricorre nella fattispecie.

Sul piano degli accessori, la Corte qualifica il danno all’immagine come debito di valore, richiamando le Sezioni Unite n. 1712 del 1995 e, in ambito contabile, la Sezione giur. centr. app. n. 370/2018. Riconosce quindi la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito alla decisione, gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata in euro 640,71.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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