Esecuzione del giudicato sul risarcimento per reiterazione dei contratti a termine (TAR Emilia-Romagna n. 74 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e la condanna a provvedere agli adempimenti dovuti. Il rimedio presuppone l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per le Amministrazioni dello Stato. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario: non può quindi riconoscere interessi che quella pronuncia non contempla, né supplire all’omessa proposizione della specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. In caso di ulteriore inottemperanza si nomina Commissario ad acta il dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 30/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con la quale era stata dichiarata illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quella pronuncia aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, e a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con accredito complessivo di euro 3.000,00.
La ricorrente assumeva che la decisione fosse rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio 2025. Chiedeva pertanto che venisse ordinato al Ministero di provvedere, con nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.
Il TAR ha verificato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 2 agosto 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. La decisione ha quindi condannato l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti dovuti.
Diversa è stata la sorte dell’istanza sugli interessi legali relativi alla carta docente. Il Collegio ha osservato che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, richiamando sul punto un precedente del TAR Campania. Né era stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati chiesti gli interessi “dalla maturazione del credito sino al saldo”. L’istanza è stata pertanto rigettata.
Il TAR ha infine nominato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro i termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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