Canone di edilizia residenziale pubblica: la riassunzione non sana la tardiva impugnazione del bando (TAR Molise n. 269 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente a oggetto il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, predeterminato unilateralmente nel bando di concorso e recepito nel successivo contratto, attiene al contenuto del bando stesso e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., qualora l’intera procedura si sia svolta in esecuzione di un accordo pubblico-privato ex art. 11 legge n. 241/1990. Il termine per l’impugnazione del bando e dell’assegnazione decorre dalla loro conoscenza, e la riassunzione del giudizio a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario non vale a rimettere in termini la parte che abbia proposto la domanda oltre il termine decadenziale. L’eventuale domanda di rimborso delle somme indebitamente versate resta, comunque, soggetta alla prescrizione quinquennale.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica realizzato nell’ambito del programma “20.000 abitazioni”, stipulava con l’ente attuatore un contratto di locazione che recepiva il canone quantificato nel bando comunale in misura superiore a quella dovuta. Dopo avere ottenuto, nel 2019, la rimodulazione del canone, l’assegnatario adiva il giudice ordinario per ottenere la restituzione dei maggiori importi versati. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, con sentenza del 2025, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR conferma la ricostruzione operata dal giudice d’appello: il canone non era stato liberamente negoziato, ma era stato predeterminato unilateralmente dal Comune nel bando di concorso, sicché la contestazione si risolve in censure avverso la formazione del bando e la successiva approvazione. Ne consegue che la giurisdizione appartiene, in via esclusiva, al giudice amministrativo, sia perché l’intera procedura si è svolta in esecuzione di accordi ex art. 11 legge n. 241/1990, sia in quanto il contratto di locazione ha natura di atto esecutivo dell’accordo stesso.
L’accertamento della giurisdizione assume, tuttavia, rilievo anche ai fini della valutazione della tempestività del gravame. Il bando comunale, recante la quantificazione del canone, era impugnabile già nel 2013, unitamente all’assegnazione dell’alloggio e alla sottoscrizione del contratto, nel termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. La causa civile è stata invece iscritta a ruolo solo nel 2022, nove anni dopo l’assegnazione, e la traslatio iudicii non può giovare alla rimessione in termini della parte che abbia lasciato decorrere il termine di impugnazione.
Il Collegio precisa che, anche volendo seguire il diverso inquadramento del riparto fondato sulla giurisdizione esclusiva, la conclusione non muterebbe. L’eventuale diritto alla restituzione dei maggiori canoni e al risarcimento del danno risulterebbe, comunque, prescritto, essendo decorso il termine quinquennale di cui agli artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, c.c. dalla stipula del contratto di locazione, avvenuta nel 2013.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato irricevibile per tardività o, comunque, inammissibile per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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