Terzo condono, vincoli relativi e carattere vincolato del diniego della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2375 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel territorio della Regione Siciliana la sanatoria di cui al c.d. terzo condono edilizio, disciplinata dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, è esclusa per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo, anche solo relativo, quando comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego di nulla-osta paesaggistico della Soprintendenza, reso su istanza di condono, ha natura vincolata e non richiede il preavviso di rigetto né una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo alla circolare assessoriale che illustra la disciplina applicabile. In tale ipotesi il vizio procedimentale è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985 per l’ampliamento, eseguito negli anni novanta, di un appartamento sito nel Comune di Lipari. La Soprintendenza competente ha negato il nulla-osta paesaggistico e il Comune ha respinto l’istanza di condono, richiamando il parere negativo.
Avverso tali atti la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia, articolando sette motivi e integrandoli con motivi aggiunti contro il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. L’amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo: la pendenza del ricorso gerarchico avverso il parere della Soprintendenza non ne incide sulla legittimità né sull’efficacia, e comunque il gravame amministrativo è stato definito con silenzio-rigetto, a sua volta impugnato con i motivi aggiunti.
Il secondo motivo è infondato perché il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione dei motivi ostativi. Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, n. 10357 del 2024) e la propria giurisprudenza sul punto, applicando l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Il terzo periodo della medesima disposizione, che esclude l’irrilevanza del vizio per la violazione dell’art. 10-bis, opera solo per i provvedimenti discrezionali, non per quelli vincolati, secondo il parere del Consiglio di Stato e la pronuncia del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., n. 469 del 2024.
I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono infondati. La circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022 ha correttamente recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2. Ne deriva l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa. Sono richiamati i precedenti conformi del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e del TAR Catania.
Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, in area vincolata sono sanabili solo le opere di minore rilevanza, non quelle che comportino nuovi volumi o superfici, come l’ampliamento realizzato dalla ricorrente. La motivazione per relationem alla circolare è ammissibile: l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 richiede solo che l’atto richiamato sia reso disponibile, non allegato. La decisione amministrativa era dunque vincolata, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso di rigetto e dell’assenza di comparazione con l’interesse pubblico.
La domanda restitutoria è infine respinta: la legittimazione passiva sull’oblazione spetta all’Agenzia delle Entrate, mentre per gli oneri comunali il versamento non è stato allegato né comprovato. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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