Giudizio per resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 20 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’integrale deposito dei conti giudiziali nel corso del procedimento fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso e impone la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudizio per resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica, senza che tale forma di definizione possa variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte di un agente contabile esterno, addetto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2013. La richiesta riguardava il periodo dall’01/01/2013 al 17/12/2013 ed era accompagnata dall’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 38/2025 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’amministrazione comunale ha poi trasmesso la relativa documentazione attraverso l’applicativo telematico, in tre distinte comunicazioni datate 22 agosto, 8 settembre e 13 ottobre 2025. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha verificato dagli atti che i conti giudiziali risultano depositati. La richiesta della Procura aveva natura strumentale: tendeva a ottenere la condanna dell’agente contabile all’adempimento, non a definire il merito della gestione. Una volta realizzato l’adempimento, l’oggetto del procedimento si è esaurito.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è ricavabile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Da qui la conseguenza processuale: la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotti. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il giudice procede quindi alla definizione con pronuncia di estinzione, per evidenti ragioni di economia processuale.
Resta fermo che le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti sono impregiudicate e saranno svolte nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il giudice rileva inoltre la mancanza di contraddittorio nel procedimento, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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