Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 28 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato avanti al giudice amministrativo, ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., è esperibile quando l’Amministrazione, destinataria di una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’adempimento entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali su quanto risultante dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, a eccezione di due annualità, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione.
La ricorrente ha dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non aveva fornito quanto dovuto, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, comprovato da certificazione della Cancelleria del 2 maggio 2025. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di accreditare l’importo sulla carta elettronica e che fosse fissata la somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituitasi, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm.
È risultato altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 26 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il TAR richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025 e TAR Umbria n. 370 del 2025.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente da lui delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 500,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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