Rettifica in autotutela del punteggio e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 12083 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, in seguito alla proposizione del ricorso, la pubblica amministrazione adotta un provvedimento di autotutela che soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, rettificando l’atto impugnato nei termini specificamente richiesti. In tal caso il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più un interesse alla delibazione nel merito del gravame. Le spese di lite possono essere compensate qualora l’Amministrazione abbia provveduto alla rettifica quando ancora non risultava scaduto il termine decadenziale per l’impugnazione e a breve distanza dalla notifica del ricorso, sicché l’intervento non appare riconducibile a un impulso giudiziale. Il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso va rimborsato alla parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1.248 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’Interno, profilo funzionario amministrativo, collocandosi al secondo posto nella graduatoria relativa all’ambito territoriale di Ragusa con punteggio complessivo di 58,75. Nella valutazione dei titoli gli sono stati assegnati cinque punti, senza riconoscere lo 0,50 punti previsto per lo svolgimento di tirocini curriculari attinenti al profilo. Il ricorrente aveva dichiarato uno stage presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Ragusa, ai sensi dell’art. 73, comma 14, d.-l. n. 69/2013. Dopo l’istanza di rettifica in autotutela, riscontrata con l’invito a rivolgersi a Formez Pa, il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno. Il Ministero, quale ente con il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non può considerarsi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione ha rettificato in autotutela il punteggio attribuito al ricorrente nei termini specificamente richiesti nell’istanza, come documentato in atti. Tale sopravvenienza ha determinato la cessazione della materia del contendere, avendo integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione. A sostegno di tale decisione, ha rilevato che la rettifica è avvenuta quando non era ancora scaduto il termine decadenziale per impugnare la graduatoria e appena due giorni dopo la notifica del ricorso, circostanza che induce a escludere che l’intervento dell’Amministrazione sia avvenuto su impulso giudiziale.
Il contributo unificato versato per la proposizione del gravame è stato invece dichiarato refuso al ricorrente, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, in applicazione del principio secondo cui la soccombenza virtuale non rileva ai fini delle spese ma incide sulla sorte del contributo.
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Nota della Redazione
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