Esecuzione del giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 27 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso l’inosservanza del giudicato amministrativo ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. presuppone la scadenza infruttuosa del termine che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione debitrice integra idonea messa in mora e fa decorrere quel termine. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, sezione lavoro. Con quella decisione era stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati in giudizio e per quello in corso, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La sentenza è passata in giudicato; la relativa certificazione è stata rilasciata dalla cancelleria del tribunale. L’amministrazione, regolarmente notificata, non ha dato esecuzione. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato, individuando l’obbligo concretamente imposto all’amministrazione: mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o un mezzo equipollente, per gli anni accertati. Tale obbligo non risulta adempiuto.

Il Tribunale verifica poi i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. L’amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omesso adempimento. L’inerzia è pertanto non contestata e risulta documentata dalla parte ricorrente.

Centrale è la verifica del termine. Il Collegio richiama l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge, che concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è decorso: la sentenza è stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata qualificato come domicilio digitale dell’amministrazione, idoneo allo scopo.

Sul punto la Corte richiama una pluralità di precedenti amministrativi che confermano l’idoneità della notificazione al domicilio digitale a far decorrere il termine. La scadenza dello stesso, senza adempimento, consolida la sussistenza dell’obbligo di eseguire.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente direzione ministeriale, o un dirigente delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente nei termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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