Pensione privilegiata: prova del nesso eziologico e fattori di rischio extralavorativi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 43 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che l’infermità ascrivibile alle tabelle di legge sia stata contratta in dipendenza di fatti o eventi di servizio che ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’onere di provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso causale o concausale incombe sul richiedente, secondo le regole dell’art. 2697 cod. civ., mentre all’Amministrazione spetta l’onere di dimostrare eventuali fattori interruttivi del rapporto causale. La sola insorgenza della patologia durante lo svolgimento del rapporto non è sufficiente a fondare il riconoscimento, quando il quadro clinico risulti spiegato da fattori di rischio extralavorativi di natura costituzionale o voluttuaria. Il giudice può fondare la decisione sul motivato parere del Collegio medico legale, disattendendo le conclusioni del consulente di parte prive di riscontro su eventi traumatici specifici.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria collocato in quiescenza per riforma dal 29.8.2011, ha agito per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica con pregressa necrosi miocardica, oltre ad altre patologie, e per il conseguente diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso impugnava il provvedimento INPS di rigetto della domanda, il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, tutti negativi sul nesso eziologico. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata previa domanda amministrativa di pensione privilegiata e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Il giudice monocratico, con ordinanza istruttoria, acquisiva il parere del Collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. e la supera richiamando il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2023: è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. Ai sensi degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, il trattamento privilegiato spetta quando l’infermità sia ascrivibile alle tabelle di legge e dipenda da fatti o eventi di servizio che ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. La giurisprudenza della Corte precisa che la predisposizione organica o la preesistenza della malattia non precludono di per sé il diritto, ma occorre verificare se l’attività svolta abbia facilitato l’insorgenza o aggravato il decorso.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui i requisiti legittimanti — infermità, fatti di servizio e nesso causale — devono essere provati da chi agisce, mentre all’Amministrazione incombe la prova degli elementi interruttivi del rapporto causale, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Richiama inoltre il principio per cui la mera insorgenza della patologia durante il servizio non basta, in assenza di prova di specifici fatti di servizio eziologicamente rilevanti.
Il Collegio medico legale, al quale la Corte ha demandato l’accertamento tecnico, ha escluso la dipendenza delle infermità dal servizio. Il ricorrente aveva svolto mansioni istituzionali presso una casa circondariale, senza che risultassero documentati eventi traumatici, turnazioni anomale o situazioni eccezionali di stress operativo. L’episodio acuto di infarto miocardico è stato ricondotto a una condizione aterosclerotica su base multifattoriale, determinata da familiarità, dislipidemia e abitudine tabagica, fattori sufficienti a spiegare l’evoluzione clinica a prescindere dalle influenze lavorative. Quanto alle altre menomazioni, il parere le ha ritenute prive di elementi utili o non classificabili ai fini tabellari.
Il giudice monocratico ha condiviso integralmente le conclusioni del c.t.u., ritenute sostenute da un percorso argomentativo coerente e non smentite dalla relazione del consulente di parte, che si era limitata ad attribuire al servizio un’efficacia stressogena senza indicare eventi traumatici specifici. Ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione degli approfondimenti istruttori disposti.
Nota della Redazione
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