Pensione privilegiata: unitarietà del nesso e autonoma ascrivibilità tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 57 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 del DPR n. 461/2001 impone l’unicità dell’accertamento della riconducibilità della patologia a causa di servizio, verifica di per sé immutabile nel tempo. Tale unicità non si estende in via interpretativa all’ascrivibilità tabellare, che può essere accertata in un momento anche di gran lunga successivo al pensionamento, in ragione dell’evoluzione della malattia. Il giudizio pensionistico contabile non verte sulla legittimità del provvedimento o del silenzio contestato, ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena su an e quantum. La domanda di pensione privilegiata è pertanto fondata quando la consulenza tecnica accerti l’ascrivibilità della patologia a categoria tabellare superiore a quella riconosciuta dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere l’ascrizione della patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio all’ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 834/1981, con il conseguente riconoscimento della pensione privilegiata e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

Un primo ricorso era stato accolto da questa Sezione con la sentenza n. 287/2023. La Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con la sentenza n. 102/2024, ha annullato la decisione, ritenendo che l’unicità dell’accertamento ex art. 12 del DPR n. 461/2001 non si estenda all’ascrivibilità tabellare. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al giudice di prime cure.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ricorda che il giudizio pensionistico contabile, pur formalmente impugnatorio, non verte sulla legittimità del provvedimento né sui suoi vizi, ma sull’esistenza del diritto soggettivo al trattamento richiesto. L’attività del giudice è incentrata sull’accertamento del rapporto giuridico controverso, con cognizione piena su tutte le questioni inerenti l’an e il quantum.

Nel merito, la questione non riguarda la riconducibilità della patologia a causa di servizio, ma solo la sua ascrivibilità tabellare. Come chiarito dal giudice di appello, l’unitarietà dell’accertamento attiene alla verifica del nesso causale, immutabile nel tempo, sicché non occorre verificarne la persistenza. Diversamente, l’ascrivibilità va accertata ex novo, valutando entità ed evoluzione della malattia a far data dal pensionamento.

La consulenza tecnica d’ufficio, affidata alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Sezione giurisdizionale, ha accertato che la diagnosi più corretta all’epoca della visita presso la C.M.O. sarebbe stata “spondiloartrosi cervico-lombare“, da ascrivere all’ottava categoria della Tabella A a vita. L’organo ha valorizzato analisi strumentali più approfondite rispetto a quelle eseguite in sede amministrativa, evidenziando il coinvolgimento anche del tratto cervicale.

Poiché la spondiloartrosi è condizione degenerativa che evolve nel tempo, la valutazione tabellare deve tener conto di tale progressione. Avverso la relazione non sono state presentate specifiche osservazioni dall’INPS. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento dell’assegno pensionistico privilegiato di ottava categoria a decorrere dalla data della domanda amministrativa e condanna dell’Istituto alla rideterminazione del trattamento e al pagamento delle differenze, oltre interessi legali e, ove superiori, rivalutazione monetaria.

Nessuna statuizione è resa sul recupero dell’indebito, non essendo stata riproposta domanda sul punto in sede di merito. Poiché il ricorrente è risultato soccombente nella fase cautelare, le spese di lite sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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