Consegnatario di beni immobili non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 229 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. La categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, per la quale sussiste l’obbligo di rendicontazione, si desume dalla disciplina di contabilità di Stato, di applicazione generale anche nell’ordinamento degli enti locali, e comprende i soli consegnatari per debito di custodia, caratterizzati dalla presa in carico e dallo scarico di beni mobili in una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e correlativo obbligo restitutorio. Il debito di custodia è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il consegnatario per debito di vigilanza è semplice agente amministrativo, tenuto al solo conto amministrativo. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario di immobili è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso, per l’esercizio 2019, dal consegnatario dei beni mobili e immobili comunali. Dalla relazione di deferimento emerge che il conto contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Su tale premessa il magistrato istruttore ha concluso nel senso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione; all’udienza il magistrato relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22), che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbano rendere il conto giudiziale (art. 32) e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni avuti in consegna, con responsabilità dell’oggetto in natura o del prezzo corrente in caso di deficienza o mancata giustificazione (art. 33). Il correlato art. 624 richiama i contabili, consegnatari e magazzinieri che hanno in consegna materie, libri o altre cose dello Stato, mentre l’art. 194 si riferisce a mancanze, deteriorazioni o diminuzione di denaro o di cose mobili.
La Corte richiama poi il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, il cui art. 6, comma 1, distingue, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione, i consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, agenti contabili; solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti. Tale disciplina assume valenza generale e si applica anche agli enti locali, come affermato dalla Sezione seconda d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017.
In questo quadro si colloca l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili. La Corte ritiene necessaria un’interpretazione sistematica, che non può prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità di Stato, poiché le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità del giudizio di conto nel d.lgs. n. 174/2016.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile citata. Dall’esame del conto emerge una elencazione generale dei beni in inventario, senza individuazione univoca di beni mobili riferibili a una gestione di magazzino: il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la natura in rito della decisione e l’assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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