Cessazione materia contendere e spese legale antistatario pensione reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 95 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’orfano maggiorenne inabile per ottenere la pensione di reversibilità, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’INPS abbia riconosciuto il diritto, riliquidato il trattamento e corrisposto il dovuto, così realizzando il bene giuridico richiesto. Il requisito sanitario è accertato dalla Commissione Medica di Verifica secondo il combinato disposto dell’art. 22 della legge n. 903/1965 e dell’art. 8, primo comma, della legge n. 222/1984. Al legale dichiaratosi antistatario sono dovute le spese legali a carico dell’Istituto, commisurate al tempo intercorso tra la domanda, il riconoscimento del requisito sanitario e il provvedimento pensionistico con la correlata liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 31.1.2023 domanda per ottenere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile della madre, già titolare di pensione CPDEL. L’INPS, costituendosi, ha riferito che in data 31/07/2017 il coniuge superstite della defunta aveva già presentato domanda telematica di reversibilità, indicando tra gli aventi diritto anche l’attuale ricorrente, ma che solo in data 31/01/2023 l’interessato ha proposto autonoma domanda.
Con verbale del 30/01/2024 la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici INPS ha riconosciuto l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’Istituto ha quindi conferito la pensione, con decorrenza dal 1/02/2018, liquidata su rata gennaio 2025 con trattenuta di un quinto degli arretrati per il ricalcolo della pensione di invalidità civile, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 01/02/2023. Sulla rata di febbraio/marzo 2025 l’INPS ha previsto la variazione della pensione nella misura del 70% dal 1/03/2021, mese successivo al decesso del vedovo.
La Motivazione della Corte
La fattispecie riguarda la richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro all’epoca del decesso del de cuius. La questione è dunque prettamente sostanziale e presuppone la verifica dei requisiti sanitari e temporali previsti dalla disciplina speciale.
All’udienza le parti hanno confermato il pagamento di quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha insistito sulle spese, cui l’INPS si è opposto. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall’Istituto: riconoscimento della pensione quale orfano maggiorenne invalido, riliquidazione nei termini indicati, adozione del provvedimento e correlato pagamento del dovuto, con conseguimento del bene giuridico richiesto.
Quanto alle spese, il collegio liquida in favore del legale antistatario l’importo di € 300 a carico dell’INPS. La Corte motiva la condanna in ragione del tempo intercorso tra la domanda, il riconoscimento del requisito sanitario, il provvedimento pensionistico e la correlata liquidazione e pagamento. Nessuna statuizione per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.
La decisione conferma quindi l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale della pretesa, mentre le spese seguono il criterio della soccombenza sostanziale dell’Istituto rimasto inerte per l’intero arco procedimentale.
Nota della Redazione
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