Debito fuori bilancio da spese legali anche in presenza di fondo rischi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 161 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna dell’ente locale al pagamento di spese legali disposta con sentenza esecutiva, l’obbligazione deve essere ricondotta nell’alveo del bilancio mediante il formale riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, anche quando l’ente abbia effettuato accantonamenti nel fondo rischi contenzioso e previsto stanziamenti a fronte del possibile esito sfavorevole del giudizio. Il fondo rischi contenzioso assolve a una funzione prudenziale di copertura finanziaria, ma non costituisce di per sé un impegno giuridico. Sugli accantonamenti non è possibile impegnare né pagare spese, sicché la loro presenza non esime l’ente, tramite l’organo consiliare, dalla responsabilità deliberativa del riconoscimento e dalla conseguente variazione contabile.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo, rappresentando di essere stato condannato giudizialmente al pagamento di spese legali. Prima di quella pronuncia l’ente aveva già adottato misure prudenziali: in sede di rendiconto un accantonamento al fondo rischi contenzioso, vincolando una quota del risultato di amministrazione; in sede di bilancio di previsione un ulteriore stanziamento in un apposito fondo spese legali. Il Sindaco ha riferito di aver approvato una deliberazione di ricognizione del contenzioso, dalla quale è emerso che il fondo accantonato copriva gli oneri presumibili, compreso l’eventuale pagamento delle spese di lite poi liquidate in sentenza.

Il quesito riguarda la possibilità di pagare le spese legali attingendo direttamente alle somme accantonate e stanziate, senza attivare la procedura di riconoscimento, oppure la necessità di procedere comunque al formale riconoscimento del debito fuori bilancio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’istanza, sotto il profilo soggettivo, perché sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, e sotto quello oggettivo, perché attinente alla contabilità pubblica e alla gestione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL, con carattere generale e astratto del quesito.

Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL impone agli enti locali di riconoscere formalmente, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Tali pronunce non lasciano margine di discrezionalità sull’an e sul quantum: il Consiglio non esercita alcuna valutazione sull’esistenza o sulla misura del debito, ma ne prende atto e ne regolarizza la copertura. L’obbligo si collega al divieto di spese senza previo impegno contabile (cfr. art. 191 TUEL): con la sentenza l’obbligazione matura fuori dal procedimento di spesa, a valle dell’instaurazione del debito.

Parallelamente, il principio contabile di cui al punto 5.2, n. 3, lett. h), dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 impone di considerare esistente una obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio, sulla quale non è possibile assumere impegni fino al verificarsi dell’evento. L’art. 167, comma 3, TUEL consente gli accantonamenti per passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare né pagare spese. La Corte ha riconosciuto che la condotta dell’ente, con stima del rischio e accantonamento progressivo, è conforme al principio contabile e virtuosa.

Ciò nonostante, la Sezione ha escluso che il fondo rischi possa scongiurare l’emersione del debito fuori bilancio. L’accantonamento garantisce la copertura potenziale di un onere solo eventuale, ma non equivale a un impegno di spesa perfezionato in favore del creditore. Richiamando la Sez. Campania n. 249/2017/PAR e la Sez. Autonomie n. 27/2019/QMIG, ha ribadito che quando il rischio si concretizza occorre una variazione di bilancio che trasferisca la capienza dal fondo al programma di spesa competente, preceduta dal riconoscimento consiliare. Solo con tale deliberazione matura la certezza amministrativa dell’obbligazione: la pronuncia fornisce titolo ed esigibilità, ma è il provvedimento consiliare a disporne la copertura.

La Corte ha infine valorizzato la funzione di trasparenza e controllo della procedura: nella delibera devono essere esposti i motivi del debito e le ragioni della soccombenza, con trasmissione alla Procura regionale ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. Diversamente, il riconoscimento si ridurrebbe a mera ratifica dell’operato gestionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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