Consegnatario con debito di vigilanza non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 32 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile, per difetto dei presupposti normativi. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati, in uso continuativo agli uffici, non integra tale gestione. La giurisdizione contabile resta esclusa finché non si configuri una vera gestione contabile di beni.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da una funzionaria di un Comune, qualificatasi come consegnataria di beni mobili per un esercizio finanziario. Il conto è stato trasmesso all’amministrazione con ampio ritardo e dall’ente depositato presso la Sezione giurisdizionale.
Il magistrato istruttore ha riferito l’irregolarità, rilevando che il conto non era tecnicamente qualificabile come conto giudiziale: non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia, ma una generale elencazione di beni inventariati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità e la presunta obbligata non ha depositato memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva della consegnataria. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, è consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato dell’ufficio.
La Corte enuncia il criterio discriminante. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più funzionale al funzionamento ma al continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, limitandosi il giudizio a questioni preliminari, non vi è pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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