Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 52 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto è reso da un soggetto che non è tenuto a un debito di custodia, perché la gestione riguarda beni che non rientrano nel concetto di custodia o maneggio. Il debito di custodia presuppone operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il debito di vigilanza, che connota la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso, non integra i presupposti per la resa del conto giudiziale. L’ente locale non può estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, invadendo la competenza normativa statale.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni del Comune per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto.
Nella relazione si è rappresentato che la gestione rendicontata non riguarderebbe beni mobili o materie per le quali l’agente abbia debito di custodia. Il conto contiene un’elencazione di beni iscritti nell’inventario — tra cui sala mortuaria, chiesa cimiteriale, sala autopsie, cimiteri, giardini, strade, piazze, fontane, sorgenti e rete fognaria — tra i quali non sarebbero individuabili beni riferibili a una gestione con debito di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il giudizio improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario non tenuto a debito di custodia e dunque non qualificabile come agente contabile, riguardando la gestione beni che non rientrano nel concetto di custodia o maneggio.
La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che qualifica agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Richiama poi l’art. 22 dello stesso Regolamento, secondo cui gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario, e l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Considera inoltre l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Su queste basi il Collegio distingue il debito di custodia, che comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative, dal debito di vigilanza, che connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte operative dell’ufficio. Ove la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento dell’unità, si configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta alla resa del conto giudiziale.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025): il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. giur. Trentino-Alto Adige n. 39 del 21.9.2017, Sez. Campania n. 561-564/2023). Nel caso di specie i beni indicati nelle liste-inventario non hanno formato oggetto di alcuna attività di custodia o maneggio, sicché non gravava sul consegnatario alcun obbligo di custodia e vengono meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, qualificandosi il soggetto come agente amministrativo.
Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio di conto, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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