Sospensione per querela di falso e insussistenza della responsabilità del tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 9 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativa, la pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti non integra un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 106 del c.g.c., non essendo la relativa sospensione indispensabile, alla luce del diverso standard probatorio che distingue il processo penale, improntato alla prova oltre il ragionevole dubbio, dal processo contabile, governato dalla regola della preponderanza dell’evidenza. La querela di falso ritualmente proposta sulle sottoscrizioni di atti di affidamento e di liquidazione impone invece al giudice contabile di sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 105 del c.g.c., quando la decisione non possa prescindere dall’accertamento della genuinità dei documenti. La sospensione non è frazionabile per posizioni processuali: essa si estende al co-convenuto quando la prospettazione attorea è unitaria e i danni sono imputati in solido, in funzione del simultaneus processus e del rischio di conflitto di giudicati. La domanda risarcitoria verso il tecnico che abbia svolto solo attività contabile è respinta quando non sia dimostrata l’ascrivibilità del danno a condotte antigiuridiche di sua diretta competenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dipendenti comunali per il danno erariale complessivo di oltre quattrocentomila euro, contestando l’illegittima gestione di diverse gare d’appalto, la predisposizione di documenti falsi, la liquidazione di lavori non eseguiti o parzialmente eseguiti e la corruzione di alcuni funzionari mediante utilità e denaro. I due giudizi, iscritti a registri distinti, sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

All’esito dell’istruttoria, il primo convenuto risulta già condannato in sede penale per corruzione e, in un secondo procedimento, per falso in atto pubblico, truffa aggravata e abuso d’ufficio. Il secondo ha proposto querela di falso dinanzi al giudice civile, sostenendo l’apocrifia di numerose sottoscrizioni apposte su atti di affidamento e di liquidazione, e ha chiesto la sospensione del giudizio contabile. Il terzo ha dedotto la propria estraneità ai fatti, essendosi occupato solo delle contabilità tecniche di un singolo appalto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’istanza di sospensione per pendenza del procedimento penale, richiamata dal convenuto con riferimento all’art. 106 del c.g.c. Il Collegio rileva il disfavore dell’ordinamento verso le sospensioni non indispensabili, contrarie alla sollecita definizione delle controversie, valore garantito dall’art. 111 Cost. Nel caso concreto manca un rapporto di pregiudizialità necessaria, atteso che le acquisizioni istruttorie consentono la definizione del giudizio contabile a prescindere dall’esito del procedimento penale.

Passando alla posizione del tecnico, la Corte reputa dirimenti la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e l’archiviazione del procedimento disciplinare. Tali esiti, pur privi del valore di giudicato vincolante ai sensi dell’art. 652 del c.p.p., estrinsecano un apprezzabile esito favorevole, valutabile secondo la regola della preponderanza dell’evidenza (artt. 115 e 116 c.p.c.), più volte affermata dalle Sezioni Riunite n. 28/2015/Q.M. Non risulta provato che il convenuto abbia predisposto indebite liquidazioni né che sia intervenuto negli affidamenti cimiteriali; il rinvenimento di una contabilità separata, registrata su un server accessibile all’ufficio, non integra prova del suo coinvolgimento. La domanda verso di lui è pertanto respinta, con liquidazione delle spese di difesa.

Quanto al convenuto che ha esperito la querela di falso, la Corte applica l’art. 105 del c.g.c., rammentando che il giudice contabile non deve delibare la fondatezza dell’incidente, ma solo verificare se possa decidere indipendentemente dai documenti contestati. Ove sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza, come chiarito dalle Sezioni Riunite, ord. n. 5/2020, la sospensione è dovuta. Poiché lo scrutinio delle pretese risarcitorie non può prescindere dall’accertamento sulla falsità delle firme, l’istanza è accolta.

La Sezione estende infine la sospensione al co-convenuto già condannato in sede penale. La prospettazione attorea è unitaria: le condotte sono descritte come convergenti e i danni patrimoniali sono imputati in solido, con identico titolo della pretesa. L’art. 105 del c.g.c. non consente la separazione delle cause, cosicché la trattazione separata delle posizioni sarebbe foriera di conflitto di giudicati. Il Collegio dispone pertanto la sospensione per entrambi e ordina il deposito della sentenza definitoria del giudizio di querela di falso entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 652 c.p.p.

Tutte le 142 sentenze sull'art. 652 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *