Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale dell’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 242 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la riliquidazione del trattamento intervenuta dopo l’introduzione del ricorso non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell’ente previdenziale alle spese di lite. Alla data della domanda sussiste infatti un interesse della parte a veder riconosciuto il proprio diritto, con conseguente soccombenza virtuale dell’ente che abbia dato seguito alle richieste soltanto in corso di causa. La fondatezza della pretesa, riconosciuta dallo stesso convenuto, integra il presupposto della condanna. Le spese si liquidano secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, della complessità e del comportamento collaborativo dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito ininterrottamente dal mese di dicembre 1976 al mese di agosto 2024, ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione della pensione di vecchiaia liquidata dall’Inps con decorrenza 01.09.2024. Lamentava che il trattamento non tenesse conto di alcuni periodi lavorativi prestati tra il mese di gennaio 1988 e il mese di giugno 1991, non valorizzati nel quadro I – servizio utile ai fini del diritto.

Dopo una richiesta di variazione della posizione assicurativa, l’Inps aveva accertato e annotato i periodi mancanti nell’estratto conto, senza però rideterminare la pensione sulla base del servizio incrementato. Esperiti senza esito i tentativi stragiudiziali, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e spese.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’Inps ha ammesso la correttezza della pretesa, rappresentando che la posizione assicurativa era stata carente del periodo di servizio effettuato tra il mese di gennaio 1988 e il mese di giugno 1991, non certificato dall’ente datore di lavoro, e che la pensione era stata comunque liquidata per non provocare soluzione di continuità tra stipendio e primo rateo. L’istituto ha poi precisato di aver aggiornato il conto assicurativo e di aver avviato la riliquidazione, non andata a buon fine per un errore di sistema.

La Corte ha quindi rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall’istituto e alla quale la difesa della ricorrente ha aderito dopo aver constatato l’avvenuto pagamento, trovava conferma nella documentazione prodotta, da cui risultava l’integrale soddisfazione delle pretese. Il successivo deposito del foglio di calcolo e del cedolino di pensione ha comprovato la corresponsione di ogni spettanza.

Il nucleo argomentativo riguarda le spese. La Corte ha osservato che la riliquidazione è intervenuta successivamente all’introduzione del ricorso: alla data della domanda sussisteva dunque un interesse della ricorrente a veder riconosciuto il proprio diritto e, quindi, un interesse ad agire in giudizio. Tale interesse, unitamente alla fondatezza della richiesta riconosciuta dallo stesso convenuto, determina un’ipotesi di soccombenza virtuale dell’ente, con conseguente condanna alle spese.

Quanto alla quantificazione, la Corte ha applicato i criteri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa. La complessità bassa e il comportamento collaborativo dell’Inps, che pure solo dopo l’azione in giudizio ha dato seguito alle richieste, hanno giustificato l’applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. Le spese sono state liquidate nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *